Autorizzazione Flash alle riprese degli intrusi, se l’impianto d’allarme è dotato di videocamera
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 299 del 28 novembre 2017, a seguito di numerose richieste di chiarimenti, ha fornito alcune indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970.
Con riferimento agli impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro, l’INL ricorda che l’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rientra nelle fattispecie di cui all’art. 4 della L. n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con R.S.A. o R.S.U. ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
I suddetti impianti particolari sono evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, pertanto, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui all’art. 4, comma 1, L. n. 300/1970.
Quanto alle modalità operative, l’INL chiarisce che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo preterintenzionale sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.