Trasferte di lavoro e fatturazione elettronica da parte di attività al dettaglio, ristoranti e alberghi – per la riconciliazione delle fatture elettroniche dei dipendenti in trasferta ? C’è tempo!
L’Agenzia delle Entrate ha sciolto il dilemma sulle modalità di fatturazione da parte dei bar, ristoranti, alberghi e altri esercizi al dettaglio qualora il cliente chieda, dal 1 gennaio 2019, l’emissione della fattura.
Come è ormai noto dal 1 gennaio 2019 è entrata in vigore la fattura elettronica e molti aspetti sono ancora allo studio degli esperti, pertanto per ogni approfondimento vi invitiamo a compilare la scheda contatti.
Il problema: Quando la fattura è considerata validamente emessa?
Per i negozianti, ma soprattutto per i Clienti consumatori, si poneva il problema delle modalità di emissione/ricezione delle fatture al momento del consumo/acquisto della prestazione/merce viste le difficoltà di emissione delle stesse al momento della richiesta del cliente (in particolare per i ristoranti). Tenendo presente che l’emissione della fattura elettronica per essere considerata valida ha necessità di tempi tecnici di risposta da parte dello SDI (sistema di interscambio) la preoccupazione era fondata.
Il chiarimento è di estrema importanza per le aziende i cui dipendenti viaggiano spesso per TRASFERTE DI LAVORO e anche per i Liberi Professionisti e gli Autonomi con Partita Iva.
La soluzione nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate
La questione ha trovato finalmente una soluzione messa in chiaro dall’Agenzia delle Entrate nelle nuove FAQ pubblicate il 21 dicembre. La risposta fornita si riferisce alla situazione di un dettagliante, che ai sensi dell’articolo 22 del DPR 633/72, emette fattura solo su richiesta del cliente, ma è tenuto dalla norma a farlo entro e non oltre il momento dell’effettuazione dell’operazione, mentre in assenza di fattura il corrispettivo deve essere certificato mediante ricevuta fiscale o scontrino. Alla luce di una similare situazione, l’Agenzia offre due soluzioni possibili
Le risposte dell’Agenzia delle Entrate > FATTURAZIONE DIFFERITA O RILASCIO DI UNA QUIETANZA
- FATTURAZIONE DIFFERITA: Al momento della richiesta il ristoratore o l’esercente potrà emettere una ricevuta fiscale (o scontrino) che sarà considerato come “documento idoneo” ai fini dell’emissione equiparandolo ad di documento di trasporto. La fattura verrà emessa entro il giorno 15 del mese successivo con riferimento alla cessione o alla prestazione avvenuta nel mese precedente (potrà essere anche una fattura riepilogativa per cliente).
Per il nostro dipendente > Nel caso di dipendenti in missione, per facilitare la riconciliazione delle fatture con le ricevute fiscali sarà opportuno che i clienti chiedano di riportare sulle ricevute i propri dati anagrafici o, riportarli loro stessi, anche solo sul retro integrati con il nominativo del dipendente in trasferta, oppure richiedere in aggiunta alla ricevuta una fattura “pro-forma” o “fattura di cortesia” contenente tutti i dati della fattura senza però valore fiscale. Su tale documento sarà il caso di apporre la dicitura “seguirà fattura”. La fattura elettronica dovrà poi richiamare il documento (ricevuta o scontrino) originariamente emesso.
- RILASCIO DI UNA QUIETANZA: il ristoratore o l’esercente potrà in alternativa rilasciare una semplice quietanza a cui seguirà una fattura immediata. Cioè il cliente lascerà i locali con un documento che certifichi commercialmente in via transitoria l’operazione (andrebbe bene anche una stampa cartacea della fattura che non avrà però valore fiscale). L’operatore emetterà quindi la fattura elettronica con la possibilità di trasmetterla entro i 10 giorni successivi (entro il termine della liquidazione iva per i primi sei mesi del 2019).
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