L’attribuzione da parte del datore di lavoro del telefono cellulare o altri strumenti di connessione e di lavoro, comporta la necessità di dover stabilire e pattuire con il dipendente l’ammissibilità di utilizzo anche per fini privati.
Nei casi in cui al dipendente venga concessa la possibilità di utilizzare il telefono cellulare aziendale anche per fini privati, si configura nei suoi confronti una prestazione di servizi che di fatto può anche essere addebitata al fruitore del servizio con un esplicito e predefinito addebito di un corrispettivo imponibile ai fini IVA.

Il caso di assegnazione del telefono con addebito del corrispettivo

L’addebito può avvenire in forma analitica o forfetaria.
Nel caso di addebito in forma analitica l’azienda dovrà individuare con esattezza, anche a mezzo distinta bolletta del gestore telefonico, i costi delle telefonate private dalla bolletta del fornitore del servizio telefonico e fatturarle al dipendente.

Ai fini della quantificazione del fringe benefit la norma fa riferimento al valore normale dei servizi prestati che, nel caso specifico, è dato dal costo delle telefonate personali risultante dalla bolletta telefonica. Qualora l’azienda addebiti l’intero costo delle telefonate private non verrà a configurarsi alcun fringe benefit. Nel caso, invece, di addebito inferiore al valore normale, il compenso in natura tassabile è costituito dalla differenza tra detto valore e l’importo addebitato al dipendente.

L’addebito al dipendente di un importo “forfetario” per l’uso privato del telefonino crea il problema di individuazione del valore normale del compenso in natura per la quantificazione del benefit. L’azienda sarà obbligata, per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, a determinare tale valore dalla bolletta telefonica distinguendo analiticamente le telefonate effettuate per l’azienda da quelle personali. Il fringe benefit è determinato dal valore normale dedotte le somme addebitate forfetariamente.*

Il caso di assegnazione del telefono senza addebito del corrispettivo

Nel caso in cui l’azienda conceda al dipendente la possibilità di far uso del cellulare anche per motivi privati senza alcun addebito, il valore normale del fringe benefit, dato dal costo delle telefonate personali risultante dalle bollette telefoniche, è interamente imponibile quale reddito di lavoro dipendente.

Il caso concreto di una società che vorrebbe mettere a disposizione dei propri dipendenti telefoni cellulari per finalità esclusivamente aziendali consentendo altresì anche l’uso personale.

La società istante esprime la situazione attuale e rileva che i telefoni messi a disposizione dei dipendenti rispondono a stringenti requisiti di sicurezza imposti dalle policy aziendali. I dipendenti, quindi, sono in possesso di due telefoni: uno aziendale ed uno personale con cui poter fruire delle funzionalità inibite al primo apparecchio.

Nell’intento di utilizzare una modalità “alternativa” di gestione del servizio di telefonia mobile aziendale, e, quindi, disporre di un unico apparecchio avente tutte le funzionalità necessarie, la società intende proporre, ai dipendenti che ne facciano richiesta, la possibilità di acquistare essi stessi il telefono e sottoscrivere il relativo contratto di fornitura con un gestore da lui scelto, in modo che tutte le spese siano direttamente sostenute dal dipendente. A fronte di tali spese il dipendente otterrebbe dall’azienda un rimborso forfettario pari al 50% di quanto sostenuto.

Le risposte e le indicazione delle Entrate

In risposta all’interpello, l’agenzia afferma che:
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate quale rimborso forfetario dei costi sostenuti dai dipendenti per l’utilizzo del telefono cellulare.
A supporto di tale tesi, l’Agenzia parte dal principio di onnicomprensività, in applicazione del quale “…tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito imponibile per il dipendente.

Secondo tale principio, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 e seguenti dell’articolo 51 del Tuir.

In merito alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, l’Amministrazione ricorda che “possano essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.” (C.M. 326/1997).

L’Agenzia sostiene che: la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non è supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.);
Inoltre, il collegamento tra l’uso del cellulare e l’interesse del datore di lavoro è da accertarsi in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore telefonico.

Sulla base di tali conclusioni, l’Agenzia ritiene che, per il caso di specie, il rimborso spese, forfettariamente predefinito per l’utilizzo del telefono cellulare non può essere escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

 

Si propone una Check list relativa ai strumenti di lavoro