L’INL Ispettorato Nazionale del Lavoro si aggiorna e cambia parere sulla videosorveglianza!

Con la circolare 19 febbraio 2018, n. 5, alla luce delle modifiche apportate dal Jobs Act all’art. 4 della legge n. 300/1970, riguardo l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo da parte del datore di lavoro, arrivano nuove  modalità  con cui effettuare l’istruttoria delle istanze per il rilascio del provvedimento e la valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori.
Cambia dunque finalmente, e non di poco, lo scenario riguardante le istanze ed in particolare, rispetto al passato, su alcuni aspetti legati agli strumenti di controllo che l’azienda può attivare il ministero comincia a recepire le istanze delle Aziende e a farsi influenzare dall’innovazione tecnologica.

  1. E’ stata prevista la possibilità di inquadrare direttamente l’operatore qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla “sicurezza del lavoro” o al “patrimonio aziendale”.
  2. Ancora un’apertura con la possibilità di non indicare l’esatta posizione ed il numero delle telecamere da installare.
  3. Consentita da ora la tracciabilità dell’accesso alle immagini registrate attraverso un “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi. Su questa base, non andrà più previsto l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”.
  4. Non sarà più richiesta l’autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda), nelle quali non è prestata attività lavorativa.
  5. Infine sarà possibile l’attivazione del riconoscimento biometrico, qualora installato per motivi di sicurezza, senza la richiesta preventiva di autorizzazione all’ufficio competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Oggetto dell’attività valutativa deve, infatti, essere l’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento, che devono essere di natura organizzativa e produttiva, di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. L’eventuale ripresa con le telecamere puntate sui lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità; tuttavia, sussistendo ragioni giustificatrici del controllo, quali ad esempio tutela della sicurezza del lavoro o del patrimonio aziendale, è concessa la possibilità di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, l’angolo di ripresa della telecamera oppure l’oscuramento del volto del lavoratore.

Più nello specifico da oggi si potranno utilizzare maggiormente gli strumenti di controllo per:

La tutela del patrimonio aziendale: Sono sempre ammessi i dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi. In caso di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori. Tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi all’intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei beni costituendi il patrimonio aziendale.

L’installazione delle telecamere: Solo in casi eccezionali debitamente motivati è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini in tempo reale che registrate. L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere tracciato e conservato per un periodo pari almeno a 6 mesi: non è più necessario, dunque, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, imporre l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”. Oggetto di controllo possono essere anche luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci). Sono, invece, da escludere dall’applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

Strumenti che utilizzano dati biometrici: Il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a “…rendere la prestazione lavorativa…” e, pertanto, utilizzabile a prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.


Si consiglia di compilare la check list per consentirci di valutare quali azioni sono necessarie e quali sono opportune rispetto agli strumenti di lavoro in uso nella vostra azienda e di restituirla a
consulenza@casigliaronzoni.it

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