Approvato il Decreto che riconosce sgravi contributivi alle misure di conciliazione vita-lavoro presenti negli accordi aziendali
Lo scorso 12 settembre il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno sottoscritto il Decreto che attribuisce degli sgravi contributivi ai datori di lavoro che abbiano attuato delle azioni per favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e la vita privata.
Si tratta di un intervento sperimentale (atteso da due anni visto che era previsto dall’art 25 del D. Lgs n. 80/2015 per favorire la contrattazione di secondo livello) che consentirà alle aziende di accedere ad un fondo pari a 110 milioni di euro nel biennio 2017-2018.
I destinatari sono le aziende del settore privato che abbiano sottoscritto (o sottoscriveranno) accordi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata.
L’accordo aziendale deve essere stato depositato, nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 agosto 2018.
Nell’art. 3 del decreto vengono elencate le aree di intervento, recepite nell’accordo aziendale, che consentiranno di accedere agli sgravi
A. Area di intervento genitorialità
- estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
- previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
B. Area di intervento flessibilità organizzativa
- lavoro agile;
- flessibilità oraria in entrata e uscita;
- part-time;
- banca ore;
- cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
C. Welfare aziendale
- convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
- convenzioni con strutture per servizi di cura;
- buoni per l’acquisto di servizi di cura.
Il Decreto individua anche i vincoli che permetteranno di ottenere il contributo:
- l’accordo deve prevedere l’attivazione di almeno 2 delle misure elencate all’art. 3 del decreto e tra queste almeno una dovrà riguardare l’Area di intervento genitorialità;
- gli accordi aziendali dovranno interessare almeno il 70% della media dei lavoratori dipendentioccupati dal datore di lavoro nell’anno precedente alla domanda.
L’importo massimo che ogni datore di lavoro potrà ottenere sarà pari al 5% dell’imponibile previdenziale previsto per tutta la forza lavoro aziendale, che l’Inps stabilirà in base alle dichiarazioni contributive presentate.
Le modalità per la presentazione della domanda sono rimesse ad una circolare che l’Istituto emanerà prossimamente, ma il Decreto fissa già le date per la presentazione della domanda telematica:
- il 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate nel 2017 (€ 55.200.000,00);
- il 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate nel 2018 (€ 54.600.000,00)
Come “promesso” il Jobs Act sta fornendo alla contrattazione di secondo livello tutti gli strumenti per assurgere a strumento principe per risolvere problematiche aziendali, ma anche per accedere a vantaggi fiscali e contributivi.
Lo Studio è a disposizione per valutare congiuntamente l’introduzione (e/o la trasformazione di quelli già in essere) degli interventi propedeutici alla sottoscrizione di un accordo aziendale avente le caratteristiche necessarie ad eccedere agli sgravi appena illustrati.