Sono stati apportati i correttivi al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) e i termini concessi alle Organizzazioni per adeguare i propri Statuti sono stati spostati in avanti di altri sei mesi rispetto all’originaria scadenza del 3/08/18.

Si avrà tempo fino al prossimo 3 febbraio 2019 per l’adozione dei correttivo grazie all’emanazione di un Ddl super leggero, di soli due articoli, che definisce questa proroga. I tempi per la buona riuscita del nuovo Ddl sono molto stretti e il testo sta completando l’iter parlamentare sul quale la Commissione XII è chiamata ad esprimere il prescritto parere entro il 21 luglio 2018.

Nel comunicato stampa n. 10/2018 del CdM, infine, si legge che si amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina.

Lo Studio, a supporto dei propri Clienti ha schematizzato nell’allegato alcuni passaggi che le Organizzazioni potranno valutare nelle loro Compliance di Gestione delle Risorse Umane per adottare nei tempi i cambiamenti necessari delle policy interne e di conseguenza dei propri Statuti su quanto disposto dal CTS D. Lgs 117/2017 e dal D.lsg 112/2017. 

Gli aspetti giuslavoristici che dovranno affrontare i Responsabili delle Risorse Umano sono incentrati sul divieto previsto dall’art. 8 del dlgs 117/2017, Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro, che considera vietata tassativamente la ripartizione indiretta di utili e ne definisce le tipicità:

a) la corresponsione ad  amministratori,  sindaci  e  a  chiunque rivesta cariche sociali di  compensi  individuali  non  proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità’ assunte e alle  specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione  a  lavoratori  subordinati o  autonomi  di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento  rispetto  a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze  attinenti  alla  necessità  di  acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento  delle  attività  di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b),  g)  o h);

La disposizione di riferimento impone a tutti gli Organismi nuove Compliance volte ad adottare policy retributive che rispettino i suddetti parametri di riferimento sia per il lavoro subordinato sia per quello autonomo.

Le azioni di riduzione del superminimo e dell’implicita rinuncia alla differenza retributiva si realizzano con accordi unilaterali e e siamo a vostra disposizione per strutturarle.
Le verifiche su eventuali soluzioni alternative che garantiscano l’attuale livello retributivo e consentano di rispettare il dettato normativo necessitano di un confronto condiviso e più ampio, anche coinvolgendo opportunamente le parti sindacali.
Si suggerisce in questo clima di cambiamento la valutazione delle opportunità che potrebbero essere offerte dai Contratti di Prossimità con la Contrattazione di secondo livello per recepire le deroghe possibili alla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro.

Allegato : RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

Compila la scheda contatti per maggiori approfondimenti sulla materia

Link Utili:

Stato dell’arte al 23 luglio 2018: Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 luglio 2018, ha approvato disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 112/2017, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, L. 106/2016.

http://www.forumterzosettore.it/2018/07/23/dal-parlamento-notizie-per-il-terzo-settore-23-07-2018/

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/9721

http://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/FI0008.Pdf