La prestazione occasionale svolta per un’impresa
Per quanto concerne le attività lavorative occasionali prestate a professionisti o imprese possono essere regolate in 3 modi:
- contratto di prestazione d’opera[1] se si tratta di un lavoratore autonomo (cioè che decide in modo indipendente come e quando lavorare);
- contratto di prestazione occasionale INPS (PrestO), se il lavoratore non è autonomo ma entro i limiti imposti dalla legge;
- contratti di lavoro dipendente, nei restanti casi.
Ma andiamo per gradi e approfondiamo le differenze tra le suddette forme di prestazione.
- Il Contratto di Prestazione d’Opera
Tale contratto può essere usato esclusivamente nei rapporti di lavoro autonomo (in cui il lavoratore può scegliere liberamente come e quando lavorare). Esempio: un informatico che realizza un sito web secondo le esigenze di un’azienda, ma che non è un dipendente e decide liberamente come realizzare l’opera, senza vincoli di orario e organizzazione.
L’utilizzo del contratto di prestazione d’opera non prevede nessun limite massimo di reddito. Però superata la soglia di € 5.000 di reddito annuale ai fini contributivi sarà obbligatoria l’iscrizione alla Gestione INPS.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, non vi è alcun obbligo di apertura della Partita IVA, bensì è obbligatorio aprire la Partita IVA[2] solo quando l’attività esercitata non è più occasionale, ovvero è professionale. Al lavoratore, basterà quindi emettere una semplice ricevuta con ritenuta d’acconto del 20% senza applicare l’IVA e includere i redditi percepiti nella propria dichiarazione dei redditi.
In altre parole, qualora l’attività risulti essere sporadica, è consigliabile usufruire del contratto di prestazione d’opera; ma se la prestazione lavorativa non è sporadica occorre aprire la Partita IVA.
Il contratto di prestazione d’opera può essere utilizzato da qualsiasi soggetto, e può essere usato per gli scopi più vari (ad es. per la realizzazione di un contratto di sviluppo software, sito web o app, contratto di consulenza, prestazione d’opera manuale, etc.).
- Il Contratto di Prestazione Occasionale INPS (PrestO)
Il contratto di prestazione occasionale (anche abbreviato come PrestO) si può utilizzare per disciplinare solamente rapporti di lavoro occasionale subordinato (quando il lavoratore è alle dipendenze del datore che decide come e quando dovrà lavorare).
La normativa indica i limiti soggettivi per l’utilizzo del PrestO tra cui le aziende che hanno nel loro organico fino a 5 dipendenti, ma non possono usare il PrestO:
- i datori che abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- le imprese del settore agricolo;
- le imprese dell’edilizia e di settori affini;
- l’ambito d’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Occorre inoltre precisare che per il lavoratore esistono precisi limiti di reddito, difatti:
- il lavoratore non può percepire un reddito superiore a € 2.500 per ciascun datore di lavoro;
- se il lavoratore esercita la propria attività per più datori, il reddito complessivo non può superare € 5.000.
Il compenso giornaliero, non può essere inferiore ai 36 € giornalieri e non può essere mail meno di € 10 l’ora. Inoltre, il datore di lavoro dovrà versare contributi INPS (33% del compenso), oneri INAIL (3,5%) e un costo di gestione (1%). Il costo totale per il datore di lavoro sarà quindi pari al compenso del lavoratore incrementato del 37,5%. Questo contratto è stato introdotto per sostituire i vecchi voucher INPS per prestazioni accessorie e viene gestito interamente online sulla piattaforma informatica INPS.
- I Contratti di Lavoro Dipendente
L’alternativa al PrestO in caso di lavoro occasionale subordinato è rappresentata dai contratti di lavoro dipendente come ad esempio:
- il contratto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato e anche solo part-time);
- il contratto di lavoro a chiamata (anche detto lavoro intermittente o job on call).
Questi contratti non prevedono nessuno dei limiti che si applicano al PrestO. Si tratta infatti di normali contratti di lavoro che prevedono tutti i passi necessari per gestire il rapporto di lavoro dipendente (buste paga, iscrizione a INPS e INAIL, pagamento contributi, mensilità aggiuntive, ferie, etc.).
Lo Studio consiglia alle aziende che hanno intenzione di usufruire di tali strumenti di inquadrare bene a quale categoria possono appartenere.
Articolo a cura del dott Andrei Pollari
[1] Ex art. 2222 c.c. http://www.dirittolavoro.org/2012/01/art-2222-cc-contratto-dopera.html
[2] Ai sensi degli artt. 1 e 5 del DPR 633/72. http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn? urn=urn:doctrib::DPR:1972;633.