Tre tappe per approfondire la gestione del lavoro occasionale in Imprese sotto i 5 dipendenti e in Famiglia

Dopo l’abrogazione dei Voucher la gestione del lavoro occasionale è stata totalmente rivoluzionata e rinnovata nella procedura lo scorso anno,  ma ad oggi stenta a decollare.

 

Prestazioni di lavoro occasionale – Le novità per le aziende e per le famiglie    

Con la Legge n. 96 del 21 2017, con modifiche del D.L. 50/2017[1], è stato regolamentato il “nuovo lavoro occasionale”, quale strumento sostitutivo del voucher. A partire dal 10 luglio di quest’anno, infatti, è possibile richiedere all’Istituto i nuovi voucher che regolamentano la nuova prestazione occasionale.

La prestazione di natura occasionale può essere definita come l’attività svolta da un lavoratore in modo non abituale dietro un corrispettivo. Per prestazione non abituale si intende un’attività svolta in modo sporadico e saltuario, senza una certa regolarità temporale.

Ad esempio: lo studente di informatica che crea un sito web per un amico oppure la babysitter che vede i bimbi nel periodo estivo. Queste prestazioni lavorative vengono regolate in modo diverso rispetto al normale lavoro svolto nell’ambito della propria professione o della propria attività lavorativa abituale, potendosi anche sovrapporre.

La forma di contratto che deve essere utilizzata dipende dal tipo di attività svolta dal lavoratore per il committente. Anche se spesso non obbligatorio, è sempre consigliabile regolare il rapporto di lavoro con un contratto scritto. Difatti, il contratto permetterà di stabilire in modo più preciso e trasparente le condizioni che disciplinano l’attività del lavoratore e di tutelare le parti da sanzioni e rischi dovuti ad eventuali irregolarità, infortuni o inadempimenti.

La prestazione di lavoro occasionale può essere oggetto di diversi contratti, tra cui il contratto di prestazione d’opera e i nuovi contratti di PrestO e Libretto famiglia introdotti dall’art. 54bis della L. 96/2017, argomenti che saranno trattati in altri articoli, ma che noi ora ci limitiamo a vedere per sommi capi la materia di riferimento.

Condizioni generali

In base alla nuova normativa del contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore può acquisire tramite la piattaforma online dell’Inps, le prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie, nel farlo però, deve rispettarne i limiti economici previsti dalla norma (valido per i vari tipi di prestazione occasionale). Nello specifico:

  • compensi fino a 5.000 € è il limite che ogni prestatore deve considerare per la totalità degli utilizzatori;
  • compensi fino a 5.000 € è il limite che ciascun utilizzatore deve tenere conto in riferimento alla totalità dei prestatori;
  • compensi fino a 2.500 € è il limite di reddito che invece il prestatore deve calcolare per lo stesso utilizzatore.

Limiti di orario di lavoro

Il contratto di lavoro occasionale non può essere utilizzato dal singolo prestatore per un periodo superiore a 280 ore nell’anno civile. Salvo per il settore agricolo, che nello specifico, prevede disposizioni più stringenti e vincolanti a tutela dei lavoratori.

Compensi

La misura minima oraria del compenso è pari a 10,00 € (eccetto per il settore agricolo) e sono esenti da imposte fiscali, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Al compenso netto del prestatore, 10 € l’ora, devono aggiungersi i seguenti costi a carico dell’utilizzatore:

  • Contribuzione IVS alla Gestione separata INPS: + 1,65 €.
  • Premio assicurativo INAIL: 0,25 €.
  • Oneri di gestione e di erogazione compenso al prestatore: 0,10 €.

In totale: 10 € + 1,65€ + 0,25€ + 0,10€ = 12,00 € a carico dell’impresa – professionista, lavoratore autonomo, associazione.

Copertura assicurativa

Il prestatore ha diritto:

  • all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata[2];
  • all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali[3].

Il prestatore occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali[4].

Consigli: la stipula del contratto

La prestazione di lavoro occasionale si stipula con un contratto di prestazione occasionale, il contratto cioè mediante il quale un soggetto, nell’ambito dell’attività professionale o di impresa acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità previste. Seppur non obbligatorio, lo Studio consiglia comunque di regolare il rapporto con una forma scritta, per adempiere correttamente anche agli obblighi del GDPR privacy (che entra in vigore dal 25 maggio del 2018)[5].

Articolo a cura del dott Andrei Pollari

 

 

[1] Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge n.96 del 21 giugno 2017. Per maggiori informazioni: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=yws05SyCQ5g5JIHF5KIUKg__.ntc-as3-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-23&atto.codiceRedazionale= 17G00112&elenco30giorni=false.

[2] Ex art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335. Per maggiori informazioni: http://presidenza.governo.it/USRI/  magistrature/norme/L335_1995.pdf.

[3] D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Per maggiori informazioni: http://www.isaonline.it/mag/Dpr1124-1965.html.

[4] Secondo quanto previso dagli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. Per maggiori informazioni: http:// www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03066dl.htm.

[5] Per la lettura del GDPR privacy:   http://194.242.234.211/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+ Con+riferimenti+ai+considerando.