Buone Prassi: Nuove scadenze per denunciare tempestivamente gli infortuni sul lavoro
A partire dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro che implichino anche solo un giorno di assenza dal lavoro (escludendo quello in cui si è verificato l’evento).
Tale obbligo consiste nel notificare, entro 48 ore dalla ricezione del codice identificativo del certificato medico, gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l’evento, per i quali non era previsto l’obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/65. La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi, mentre resta l’obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l’evento.
Da ciò ne consegue che esclusivamente dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro dovranno adempiere a due distinti obblighi:
1. trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del codice identificativo del certificato medico;
2. trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del codice identificativo del certificato medico.
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