Il Ministero dell’interno, con la circolare del 24 marzo 2017, prot. n. 2438, ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli obblighi di formazione per il funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici.

In particolare, con il decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella G.U. n. 301/2016, è stata prevista la responsabilità delle imprese di trasporto per le infrazioni commesse dai loro conducenti, anche se compiute sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo, in riferimento al Regolamento (CEE) n. 3821/85 e al Capo II del Regolamento (CE) n. 561/2006, per non aver fornito agli stessi la necessaria formazione, adeguate istruzioni sul funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici, ed aver omesso di effettuare i periodici controlli sul loro corretto utilizzo e sul rispetto dei tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo.

La responsabilità dell’impresa, per le infrazioni commesse dai loro conducenti, può essere del tutto esclusa allorché la stessa impresa abbia organizzato la loro attività in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) 165/2014 e del Capo II del Regolamento (CE) 561/2006.

In altri termini, non è sufficiente formare, istruire e controllare, occorre anche ben organizzare l’attività dei conducenti, fermo restando che infrazioni lievi non presuppongono evidenti carenze organizzative.

Possono ritenersi infrazioni lievi quelle che non rendono manifesta una disfunzione organizzativa, quali sono ad esempio quelle relative al Regolamento (CE) n. 561/2006 definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Naturalmente, la decisione di non contestare all’impresa l’articolo 174, comma 14, c.d.s., può essere adottata direttamente dall’organo di Polizia stradale qualora si dia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, anche dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal decreto dirigenziale in esame.

In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell’articolo 174, comma 14, c.d.s., rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al giudice di pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis, c.d.s., esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogni qualvolta si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.