lavoratori precoci

Pensionamento anticipato per i lavoratori precoci entro il  30 NOVEMBRE.

Chi sono i lavoratori precoci? L’articolo 1, comma 199 e seguenti, della legge di bilancio 2017 prevede la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata.

A decorrere dal 1º gennaio 2018 può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave ex L. n. 104/1992.

COME ACCEDERE AL BENEFICIO

Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci è necessario presentare una domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare la domanda di pensione anticipata.

Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente al 1° marzo di ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie.

Le novità della legge di bilancio 2018 per i lavoratori precoci

Per tali soggetti, la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:

  • aver compiuto i settanta anni di età;
  • essere anch’essi affetti da patologie invalidanti;
  • essere deceduti o mancanti.

Tale situazione dovrà essere autocertificata dal soggetto richiedente il pensionamento anticipato.

Per quanto riguarda il requisito della convivenza, l’Inps ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso appartamento.

L’Inps specifica che a decorrere dal 1º gennaio 2018 lo svolgimento delle , utile per l’accesso al beneficio precoci, si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza del beneficio ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

  • svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni almeno sette anni di attività c.d. gravosa;
  • oppure svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.

Con riferimento ai termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio precoci per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2018, l’Inps comunica che per le domande presentate oltre il 1º marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

L’Inps, con la circolare 23 febbraio 2018, n. 33, ha fornito chiarimenti in merito alla presentazione delle istanze per la fruizione del pensionamento anticipato da parte dei lavoratori precoci e  ricorda che possono presentare domanda di accesso al beneficio per lavoratori precoci, anche coloro che si trovino in status ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.

Per poter presentare la domanda di verifica delle condizioni, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione.

In ogni caso, ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione non sospende il decorso dei predetti tre mesi.

Inoltre, il beneficio per i lavoratori precoci continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente.

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