Il D.L. 50/2017, meglio noto come “Manovrina”, ha previsto la possibilità di decontribuire una parte delle somme erogate a titolo di produttività, oggetto di detassazione, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Il decreto, anche se immediatamente esecutivo, necessita, per la sua versione definitiva, della conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni dal 24 aprile 2017, giorno della sua pubblicazione in G.U..

La novella normativa, sostituendo integralmente l’articolo 1, comma 189, L. 208/2015, che prevedeva l’innalzamento a 4.000 euro delle somme oggetto di detassazione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, introduce, alle condizioni già previste per la fruizione del beneficio fiscale, la riduzione del 20% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su un massimo imponibile di 800 euro e una decontribuzione totale a favore del lavoratore.

Al fine dell’ottenimento del beneficio di cui trattasi è sempre necessario stipulare, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali (Rsa o Rsu) un contratto collettivo aziendale o territoriale che preveda premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili e siano coinvolti pariteticamente i lavoratori.

A tale collaborazione, ad esempio, si perviene, secondo quanto già previsto dall’articolo 4, D.I. 25 marzo 2016, attraverso un piano che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino i lavoratori e siano finalizzati al miglioramento delle aree produttive.

L’esigenza sottesa è quindi quella di promuovere forme di collaborazione e partecipazione dei prestatori di lavoro che determinino un incremento della competitività dei sistemi produttivi. In pratica, come già ricordato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E/2016, al fine di beneficiare della nuova previsione, è necessario “che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che con-senta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro”.

Per espressa previsione normativa la decontribuzione così disciplinata opererà solo su premi e somme erogate in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017;

per quelli sottoscritti antecedentemente continueranno ad operare le disposizioni vigenti prima di tale data.

Sia il D.I. sia la circolare sopra richiamata menzionano schemi organizzativi nel flusso di lavoro mirati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, escludendo al contempo che tale obiettivo possa essere condotto unicamente in gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione.

È utile ricordare che è sempre necessario procedere al deposito del contatto collettivo, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel decreto citato, , con modalità esclusivamente telematiche ed entro i 30 giorni successivi alla sua sottoscrizione, presso le sedi dell’Ispettorato del lavoro competenti per territorio.

Il vantaggio della nuova decontribuzione consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota Ivs (indennità, vecchiaia, superstiti) a carico del datore di lavoro e nel completo esonero dai contributi da parte del lavoratore. Tale agevolazione è applicabile su massimo 800 euro annui concessi ai lavoratori sotto forma di premi di risultato erogati in esecuzione dell’atto negoziale.

In attesa della prassi dedicata da parte dell’Inps, specie in riferimento all’iter procedurale, si evidenzia come, per i premi oggetto del beneficio contributivo dei lavoratori coinvolti pariteticamente, “è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici”, con conseguente riduzione dell’accantonamento contributivo ai fini pensionistici ad essi riferiti.