Nei casi nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva (l’art. 11 del D. Lgs. 148/2015 in particolare si riferisce a “situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti” nonché a  “situazioni temporanee di mercato”), i datori di lavoro rientranti nella casistica di cui all’art. 10 dello stesso decreto, che intendano avvalersi dello strumento ordinario, debbono applicare la procedura disciplinata nell’art. 14.

L’impresa che si trova in una temporanea e transitoria situazione di crisi dovrà inviare, almeno 25 giorni prima della data presunta della sospensione (10 giorni prima nel caso in cui l’azienda avesse meno di 50 dipendenti), apposita informativa, alle RSA/RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’individuazione delle OO.SS. è legata al CCNL applicato dal datore di lavoro.

L’informazione dovrà riguardare: a) le cause di sospensione (o di riduzione) dell’orario di lavoro; b) l’entità e la durata prevedibile dell’evento transitorio; c) il numero dei lavoratori interessati.

I destinatari della suindicata informativa possono chiedere di espletare l’esame congiunto per approfondire quanto comunicato nell’avvio della procedura, che si concluderà allo scadere dei termini suindicati (25 giorni o 10 giorni).

E’ bene precisare che non si deve necessariamente raggiungere un accordo, in quanto si tratta di una procedura di consultazione sindacale necessaria per fornire ulteriori informazioni ai destinatari individuati dalla legge e che alle RSA/RSU, né tantomeno alle organizzazioni sindacali, è dato un potere di veto.

Delle varie riunioni debbono essere redatti dei verbali di incontro (o di accordo se fosse raggiunto) anche ai fini della prova dell’avvenuto esame congiunto, in quanto lo stesso art. 14 recita che “All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo”.

Da ultimo è necessario sottolineare l’importanza della compilazione della c.d. Relazione Tecnica. Si tratta di un documento, da allegare alla domanda telematica presentata all’Inps, nella quale vengono riepilogati i dati dai quali desumere:

  • l’effettiva necessità di ricorrere allo strumento
  • la transitorietà dell’evento rispetto alla normale gestione aziendale
  • la effettiva ripresa del personale
  • la eventuale incapacità di anticipare il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nella circolare n. 139 del 01/08/2016, oltre a declinare tutte le fattispecie che integrano il ricorso all’intervento ordinario, ha messo a disposizione delle aziende i fac-simile di relazione tecnica per ognuna di esse.

I professionisti dello Studio sono a disposizione per assistere il datore di lavoro in tutte le fasi della suindicata procedura a partire dalla stesura della comunicazione di avvio.