IRAP  E IMPATTO SUL COSTO DEL LAVORO

IRAP –  Deduzione del costo del lavoro (Leggi di Stabilità 2015 e 2016)

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti dal 1° gennaio 2015 viene ammessa in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

La Legge di Stabilità 2016 estende la deduzione IRAP al lavoro stagionale: deduzione del 70% che si applica per ogni lavoratore impiegato per almeno 120 gg. per due periodi di imposta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. n. 4/2015 convertito, con modificazioni dalla L. n. 34/2015; L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); Circolare Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2016, n. 20/E16.

GIOVANI – Contratto di apprendistato

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI

Il contratto si rivolge ai giovani nella fascia d’età 15-29 anni, ma esistono delle differenze in base alle tre tipologie di apprendistato:

– Tra 15 e 25 anni compiuti nel caso dell’apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,

– Tra i 18 i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzate (17 se in possesso della qualifica professionale) e per l’alta formazione e la ricerca.

CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività.

Per i soggetti pubblici si è in attesa di regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Benefici fiscali

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP. Per i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015 spettano le stesse deduzioni ai fini IRAP previste per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

LAVORATORI DISABILI

E SOGGETTI CHE UTILIZZANO CONGEDI E PERMESSI L. 104/92

non solo i disabili rientranti nella normativa del collocamento obbligatorio sono utili a ridurre la base imponibile ma anche i dipendenti con handicap che utilizzano congedi e/o  permessi personali ai sensi dell’art 3 della legge 104/92 in quanto disabili in forza, con la specifica finalità di considerare il loro costo del lavoro interamente deducibile ai fini Irap in virtù dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs 446/1997.

 La deduzione dalla base imponibile IRAP è ammessa sia per i diversamente abili neoassunti, sia per i lavoratori divenuti inabili durante l’esecuzione del contratto. Infatti, l’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 446/1997 prevede che – nella determinazione della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive – «sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili […]», senza a tal fine collegare necessariamente l’applicazione del beneficio solo ai disabili che concorrono alla formazione della quota di riserva obbligatoria prevista per i soggetti appartenenti alle categorie protette, né operare alcuna distinzione tra l’inserimento nel lavoro di nuovi disabili e la conservazione del posto di lavoro nei confronti di soggetti la cui inabilità è stata riconosciuta durante l’attività lavorativa.

L’Agenzia delle Entrate afferma che «la finalità perseguita dal legislatore con la norma citata, prevedendo la deducibilità delle spese relative ai lavoratori disabili, è, infatti, quella di ridurre il costo del lavoro e quindi di rendere meno oneroso l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro dei soggetti disabili».

L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che, nel caso di sopravvenuta inabilità in costanza di lavoro, l’esclusione dalla base imponibile IRAP decorre dal momento in cui il lavoratore ha acquisito lo status di disabile, così come definito dall’art. 1, legge n. 68/1999, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti.”

La deducibilità per i disabili è applicabile anche per le tipologie di rapporti di lavoro parasubordinato nelle diverse forme di collaborazioni, compreso il compenso erogato all’Amministratore.

Si  segnala questo link dove riscontrare se la disabilità attestata nei verbali di invalidità rientra nell’art 3 della 104 che dà la definizione di disabile:

http://www.handylex.org/schede/benefici/

Rientro ricercatori e docenti

Specifica agevolazione fiscale per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all’estero.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI

I docenti e i ricercatori, residenti all’estero in modo non occasionale, che hanno svolto per almeno due anni consecutivi documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri  di ricerca pubblici o privati o presso università, e che entro i 7 anni successivi vengono a  svolgere le loro attività in Italia (trasferendo la loro residenza) di lavoro dipendente o autonomo.

AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

Ai fini delle imposte dirette, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo o  dipendente, si considera solo il 10% dei compensi derivanti dall’attività di docenza o ricerca svolta in Italia.

Gli stessi compensi non concorrono alla formazione della produzione netta ai fini IRAP del ricercatore/docente se si tratta di lavoratore autonomo, oppure del sostituto d’imposta che eroga i compensi, nel caso questi si riferiscono a redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Il beneficio si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei 2 (3 a partire dal 1° gennaio 2015) periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza in Italia.

Dispense a cura del Dott. Marco Marmotta