L’agenzia nazionale per i l lavoro Anpal ha pubblicato il decreto che istituisce per l’anno 2020 l’IncentivO Lavoro “IO LAVORO”.
E’ stato presentato il 13 febbraio 2020 il Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020 (leggi), che introduce un incentivo contributivo massimo di 8.060 euro annui per 12 mesi, denominato “IncentivO Lavoro” (in breve ”IO Lavoro”).
L’incentivo potrà essere richiesto dalle aziende che assumono personale dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale.
La ripartizione finanziaria, pari a 329 milioni e 400 mila euro, è su base nazionale. Quindi, oltre a tutte le regioni del Mezzogiorno “in via di sviluppo” ovvero “in transizione”, possono usufruire dell’esonero contributivo anche le regioni “più sviluppate”.
In particolare, le risorse finanziarie ammontano a:
- 234 milioni di euro per le regioni “in via di sviluppo” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- 12 milioni e 400 mila euro per le regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- 83 milioni di euro per le regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
L’incentivo potrà essere richiesto dalle aziende che assumono personale dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale.
Il bonus è destinato alle assunzioni di persone disoccupate con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratti di apprendistato professionalizzante.
Il personale da assumere non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro e deve possedere le seguenti caratteristiche:
- giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- persone con 25 anni di età e oltre disoccupate da almeno 6 mesi.
L’incentivo sarà riconosciuto anche ai contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi Inail) per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e per un massimo di 8.060 euro annui. L’incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi.
Per richiedere l’incentivo le aziende dovranno attendere le indicazioni di Inps, che lo renderanno operativo. La domanda andrà presentata online sul portale Inps, che le autorizza nei limiti delle risorse disponibili.
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👉 In questa puntata si parla dell’apprendistato di primo livello, che serve per conseguire una qualifica o un diploma professionale.
Gli strumenti per il lavoro. Il contratto di apprendistato di primo livello di Brenno Marcellini
👉 In questa puntata si parla dell’apprendistato di Alta Formazione.
Gli strumenti per il lavoro Apprendistato di Alta Formazione di Brenno Marcellini
Ma cos’è l’apprendistato? Che tipo di contratto è ?
L’Apprendistato è un contratto di lavoro con duplice obiettivo: è finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
I datori di lavoro, a fronte di alcuni vantaggi retributivi, contributivi e fiscali rispetto a un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, si impegnano a corrispondere all’apprendista la retribuzione per la prestazione lavorativa e ad erogare la formazione per conseguire gli obiettivi previsti.
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è denominato Apprendistato di primo livello.
Con questo tipo di contratto si possono assumere giovani dai 15 ai 25 anni non compiuti e consente di coniugare esperienza di lavoro all’interno del proprio percorso di studio e istruzione, sviluppando competenze richieste dal mercato del lavoro già durante il percorso di studio. Nell’ambito della sperimentazione in atto sul sistema duale è possibile assumere giovani con contratto di apprendistato di primo livello, finalizzato proprio al conseguimento della qualifica e del diploma professionale.
Esistono altri due tipi di apprendistato, quello professionalizzante e quello di alta formazione:
- l’apprendistato professionalizzante, è indicato per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali identificata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento, secondo quanto prevedono i sistemi di inquadramento del personale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E’ possibile assumere in qualunque settore produttivo giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni e beneficiari di un’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limitazioni di età.
- l’apprendistato di alta formazione e ricerca, è finalizzato al conseguimento di un titolo universitario o di alta formazione. Tale istituto prevede l’assunzione di un giovane (tra i 18 e i 29 anni) già inserito o da inserire in un percorso di alta formazione (terziaria universitaria o non universitaria) per preparare una figura altamente professionale con competenze specialistiche che possono favorire la crescita e l’innovazione dell’impresa, grazie all’interazione tra l’istituzione che rilascia il titolo di studio e il datore di lavoro.
Al termine del periodo di formazione previsto nei diversi tipi di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto senza giusta causa o giustificato motivo rispettando il periodo di preavviso.
Se nessuna delle parti recede entro i termini previsti, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a seconda delle tipologie aziendali sono previste ulteriori agevolazioni legate alla conferma del contratto di lavoro.