INPS e Le Unioni Civili
LE ISTRUZIONI INPS PER LE UNIONI CIVILI: Il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Novita: INPS e Le Unioni Civili.
L’inps sta diramando importanti chiarimenti in ordine alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alla disciplina delle convivenze, recentemente regolamentate dalla L. 76/2016.
In riferimento alle unioni civili, viene espressamente previsto che, al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Per quanto riguarda l’Inps, rimandando a un futuro messaggio le istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, con il messaggio di fine dicembre è stato evidenziato che, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Nel concreto saranno interessati dall’equiparazione i diritti inerenti a: Assegni familiari, congedi parentali, pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.)
Lo Studio invita i dipendenti a fornire i documenti di legittimazione delle Unioni Civili per adeguare le detrazioni fiscali gli assegni familiari e lo stato anagrafico delle persone rilevanti nello Stato di famiglia, e rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.