Sgravio contributivo Under 35
Con la Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre, uno sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di under 35.
Il bonus per assumere i lavoratori fino a 35 anni è in vigore esclusivamente per il 2018; a partire dal 1° gennaio 2019 l’agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30.
Difatti le imprese[1] che assumeranno con contratto a tempo indeterminato, potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, ad esclusione dei contributi e premi Inail, per un importo massimo di 3.000 € all’anno[2].
La durata del beneficio è di tre anni, pari a 36 mesi, a partire dalla domanda di assunzione.
Per beneficiare dell’esonero contributivo è necessario che sia il lavoratore che la tipologia di contratto di assunzione rispettino determinati requisiti.
Requisiti per l’agevolazione contributiva
Al fine di usufruire dello sgravio contributivo è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
- non aver compiuto 35 anni di età;
- non esser stati mai occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.
L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che nei 6 mesi presedenti all’assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi. La normativa fissa tuttavia specifici requisiti e vincoli per le imprese; difatti il datore di lavoro potrà usufruire dello sgravio richiesto esclusivamente nel caso in cui nei 6 mesi successivi all’assunzione non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.
Quali imprese possono richiedere lo sgravio contributivo under 35 nel 2018?
In linea generica, il bonus per le assunzioni di under 35 spetta a tutti i datori di lavoro del settore privato, sono però esclusi i datori di lavoro domestico. Hanno però il diritto del beneficio in riferimento:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- le ex IPAB[3] trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ed iscritte nel registro delle persone giuridiche.
Lo Studio quindi consiglia:
- Ottemperare all’iscrizione al centro per l’impiego;
- Verificare l’inesistenza di precedenti contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Articolo a cura del Dott Andrei Pollari
[1] Imprese: datore di lavoro.
2 Commi dal 100 al 108 e comma 893 della legge n. 205/2017.
3 Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza.
[1] Imprese: datore di lavoro.
[2] Commi dal 100 al 108 e comma 893 della legge n. 205/2017.
[3] Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza.