Nuovo look per le tariffe e novità nel calcolo dell’autoliquidazione dei premi 2018/2019 in SCADENZA al 16 MAGGIO 2019

L’INAIL rende noto l’approvazione del nuovo impianto tariffario e comunica ai Datori di Lavoro la revisione delle tariffe dei premi, in vigore dal 1º gennaio 2019, come previsto dalla legge di Bilancio 2019.

L’aggiornamento del nomenclatore, il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico sono i 3 principi fondamentali per aggiornare tutte le tariffe di premio dei settori artigianato, industria, terziario, del settore navigazione e delle aziende artigiane e che determinano i relativi tassi da utilizzare per il calcolo dei premi dovuti da autoliquidazione in scadenza il prossimo 16 maggio 2019.

Il nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di attività tassi differenziati in funzione dello specifico rischio lavorativo, è stato aggiornato con i fattori di rischio più attuali e con l’istituzione di nuove voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative del lavoro. Inoltre, è stata ridotta la quantità delle voci di tariffa previste, che sono passate da 739 a 595.

Tra i nuovi rischi introdotti c’è la produzione di nanomateriali, inoltre sono state aggiornate ed integrate le fasi dell’intero ciclo di lavorazione dei rifiuti ed è stata isolata l’attività di consegna merci svolte in ambito urbano dai cosiddetti riders e per le attività svolte dagli stagisti nei percorsi di tirocini extracurriculari.

La riduzione media dei tassi è del 32,72%, ed in alcuni settori è davvero rilevante la riduzione del premio fino al 50%. La riduzione riguarda anche le lavorazioni più rischiose, che rimangono entro il tetto del 110 per mille. Non beneficeranno della riduzione le attività svolte nell’edilizia. Vedi tabella

 

Le nuove modalità di applicazione delle tariffe ricalcano quelle precedenti, con la significativa eccezione del criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, oggi basato sulla gravità degli eventi lesivi e non più soltanto sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzare gli eventi di infortuni occorsi ai lavoratori.  Dal calcolo della gravità degli eventi continuano invece a essere esclusi gli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro.

È stata inoltre confermata la riduzione del premio per gli interventi di prevenzione, volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza in ambito aziendale, così come l’impegno per il sostegno dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in linea con le risorse mediamente erogate nell’ultimo quinquennio.

 

Di seguito una breve nota delle novità  dell’autoliquidazione Inail 2018/2019 . 

L’Istituto, con nota 5453 del 3 aprile scorso  ha fornito le  indicazioni circa gli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 maggio 2019 e le novità per il calcolo del premio di autoliquidazione 2018/2019, alla luce delle nuove tariffe, in vigore dal 1º gennaio 2019, approvate con i decreti interministeriali del 27 febbraio 2019.

Dal 1º gennaio 2019 si applicano le tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa della gestione navigazione approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019, pubblicati il 1º aprile 2019 nel sito del Ministero del lavoro. Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe sono stati differiti tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 2018/2019. “

Pertanto, entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:

– presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti;

– pagare il premio di autoliquidazione;

– inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online Riduzione presunto, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente.

Il nostro Studio è già in grado di poter comunicare all’INAIL  l’entità delle retribuzioni presunte, ma si invitano i Clienti a segnalare ogni elemento utile che potremmo non conoscere.

Il termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019.

Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019 le nuove scadenze in caso di rateazione:

– le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi;

– le rate successive devono essere versate entro il 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2018 pari a 1,07%

Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.

Link al video dell’Istituto

Il Tutorial Revisione tariffe dei premi Inail descrive le principali novità introdotte da Gennaio 2019 sulle tariffe dei premi Inail, dopo quasi 20 anni dall’ultima revisione.

Di seguito un utile check list per fare l’autovalutazione dei rischi

Sicurezza

Sicurezza e Stress

L’INAIL ha reso possibile l’acquisizione telematica delle basi di calcolo necessarie a determinare il premio dovuto entro il prossimo 16 maggio. Nello specifico per alcune aziende, si rende necessario un ulteriore controllo nel merito delle nuove voci di tariffa attribuite d’ufficio dall’Istituto e che potrebbero non corrispondere all’effettivo rischio presente nei locali aziendali ed eventualmente un approfondimento dei rischi presenti nel documento di Valutazione dei Rischi DUVRI. L’incongruenza eventualmente riscontrata nelle nuove voci di tariffa, dovrà essere tempestivamente comunicata dal nostro Studio all’INAIL  per conto del  Cliente in delega via PEC