Esonero contributivo nazionale

Dal 1° gennaio 2018, il DdL Bilancio 2018 introduce una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. n. 23/2015, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età limitatamente alle assunzioni effettuate a partire dal 2019.

Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro – qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non costituiscono una causa ostativa.

Al momento nel testo della norma non si rinviene il requisito della disoccupazione di 6 mesi precedenti l’assunzione che ha caratterizzato tutti gli incentivi contributivi da ormai 4 anni a questa parte.

La fruibilità dell’esonero sembra dunque essere dedicato a chi non ha mai avuto un rapporto di lavoro o comunque a chi è stato impiegato con contratti di lavoro diversi da quello indeterminato.

Dall’ambito di applicazione sono escluse le assunzioni di dirigenti.

Pertanto, l’ambito soggettivo è distinto per le prossime due annualità:

  1. dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è possibile assumere con l’agevolazione giovani di età pari o inferiore a 34 anni e 364 giorni (35 anni non compiuti);
  2. dal 1° gennaio 2019 è possibile assumere con l’agevolazione solo giovani di età pari o inferiore a 29 anni e 364 giorni (30 anni non compiuti).

L’esonero, riconosciuto su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi, è del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il limite massimo di importo è pari a 3.000 euro su base annua (per un totale di 9.000 euro), riparametrato e applicato su base mensile.

Esonero contributivo nel Mezzogiorno

Il DdL Bilancio 2018 prevede, altresì, che i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari, possono prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

In tali casi, l’esonero contributivo di cui sopra sarà riconosciuto nella misura del 100%.

Quindi, l’esonero contributivo del 100% è riconosciuto in favore:

  • degli under35 se residenti nelle regioni del Mezzogiorno su citati;
  • degli over35, se residenti nelle regioni del Mezzogiorno su citati e privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Lo Studio per facilitare i Clienti nella selezione del personale e nella scelta delle soluzioni più convenienti per la gestione delle Risorse Umane nell’Organigramma Aziendale, mette a disposizione della Rete di Contatti e dei Clienti un Consulente del Lavoro per la valutazione di assunzioni agevolate, inviando le richieste tramite email.

Si avrà l’opportunità di avere uno screening preliminare dei c.v. sottoposti alla verifica dei requisiti soggettivi dei candidati se corredati dalla scheda di iscrizione anagrafica al Centro per l’Impiego.

L’obiettivo è quello di poter valutare anticipatamente la miglior soluzione per gli inserimenti in organico di nuove Risorse umane sfruttando l’azione sinergica dell’area di Selezione del personale con l’area della  Consulenza del lavoro.

Contatta: consulenza@casigliaronzoni.it