Nei casi previsti dall’art. 24 della L. n. 223/1991 (le “imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione”) è necessario applicare la procedura di cui all’art. 4 della Legge suindicata.
Il datore di lavoro deve inviare apposita comunicazione alla RSA/RSU aziendale nonché alle rispettive organizzazioni sindacali di categoria. In caso di assenza di RSA/RSU l’informativa deve essere inviata alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
L’individuazione delle OO.SS. è legata al CCNL applicato dal datore di lavoro.
La comunicazione deve essere, altresì, inviata ai competenti uffici della Regione (o di altri soggetti a cui la stessa ha delegato i propri compiti in materia) se i licenziamenti riguardano unità produttive che insistono sullo stesso territorio regionale, o ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, se i licenziamenti riguardano unità produttive che insistono sull’intero territorio nazionale.
L’informazione deve riguardare i “motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale delle eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.”
Le RSA/RSU e/o le organizzazioni sindacali possono chiedere di espletare l’esame congiunto ed entro i successivi 7 giorni dal ricevimento della comunicazione si procederà ad un primo incontro.
La prima fase (c.d sindacale) potrà avere una durata massima di:
- 45 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui gli esuberi fossero almeno 10;
- 23 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui gli esuberi fossero meno di 10
e potrà concludersi con un
- accordo: in tal caso sarà possibile intimare i licenziamenti dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso;
- mancato accordo: in tal caso sarà necessario avviare la seconda fase (d. amministrativa) chiedendo un incontro ai competenti uffici della Regione o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La seconda fase (c.d amministrativa) potrà avere una durata massima di:
- 30 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui gli esuberi fossero almeno 10;
- 15 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui gli esuberi fossero meno di 10
e potrà concludersi con un
- accordo: in tal caso sarà possibile intimare i licenziamenti dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso;
- mancato accordo: in tal caso sarà possibile intimare i licenziamenti dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso.
E’ bene precisare che non si deve necessariamente raggiungere un accordo, in quanto si tratta di una procedura di approfondimento necessaria per fornire ulteriori informazioni ai destinatari individuati dalla legge e che alle RSA/RSU, né tantomeno alle organizzazioni sindacali, è dato un potere di veto. Delle varie riunioni debbono essere redatti dei verbali di incontro (o di accordo se fosse raggiunto) anche ai fini della prova dell’avvenuto esame congiunto.
Va segnalato, peraltro che gli effetti economici della procedura cambiano in caso di:
- accordo: il datore di lavoro ha l’obbligo di versare all’Inps, per ogni lavoratore licenziato, un contributo pari al c.d. ticket NaspI (41% del minimale – che per l’anno in corso è pari ad € 1.195,00 – per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore con un massimo di 36 mesi);
- mancato accordo: il suindicato importo, per ogni dipendente licenziato, va moltiplicato per tre.
Da ultimo, ma non per importanza, va sottolineato che il raggiungimento dell’accordo con la RSA/RSU e/o le OO.SS. non preclude ai lavoratori, la possibilità di impugnare il licenziamento.
La delicata decisione di avviare una procedura di licenziamento collettivo necessita anche di una panoramica sull’utilizzo di altri strumenti di natura conservativa offerti dal vigente ordinamento, al fine di scongiurare, anche solo parzialmente gli esuberi. I professionisti dello Studio sono a disposizione per assistere il datore di lavoro in tutte le fasi della suindicata procedura (a partire dalla stesura della comunicazione di avvio) o per consigliare vie alternative.