I rapporti di lavoro nelle Imprese di Famiglia sono apparentemente un tema obsoleto ma, ahimè, ancora e spesso sotto la lente degli Ispettori.

Ho voluto pertanto approfondire con i Consulenti del Lavoro del Comitato Scientifico del mio Studio e i miei Collaboratori,  non solo quelli che sono gli aspetti giuridici e prettamente tecnici relativi  alla configurazione dei rapporti di lavoro in ambito familiare, ma anche le convivenze possibili che segnano i rapporti nelle Imprese di Famiglia nella sfida generazionale. Affido a questo blog una riflessione che potrà essere utile a chi si trova a gestire questo delicato tema.

In caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro: la giurisprudenza si è espressa nel tempo a sostegno della tesi di presunzione di gratuità ma nel nuovo millennio sarà bene affrontare il tema dei vincoli familiari all’interno dell’Impresa di Famiglia nel  rispetto delle norme ma con la giusta flessibilità che consente la negoziazione delle clausole a tutela del patrimonio personale e aziendale.

 

Tale presunzione può essere vinta dalla dimostrazione, incombente alla parte che sostiene l’esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e dell’onerosità delle rispettive prestazioni, ma deve trattarsi di prova precisa e rigorosa non evincibile dalla sola circostanza che le attività in questione, anziché svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all’esercizio di un’impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata con criteri prevalentemente familiari, di per se’ soli non compatibili con l’entità economica dell’intrapresa e con le sue empiriche variabili strutturali ed organizzative. (Cass. Sentenza n.1880/20.3.1980).

La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese fra persone legate da vincoli di parentela, per il superamento della quale è necessaria la prova precisa e rigorosa dell’onerosità delle prestazioni stesse, sussiste anche nel caso di attività lavorativa eseguita nell’ambito di un’impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari, e non quando l’impresa abbia notevoli dimensioni e per quanto condotta da familiari sia amministrata con criteri rigidamente imprenditoriali. (Cass. Sentenza n. 2660/28.4.1984);

Nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi le relazioni di affetti familiari di parentela e di interessi tra essi esistenti giustifica la presunzione di gratuità, mentre, nell’ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti ed autonomi, tale presunzione cede il passo a quello di normale onerosità del rapporto superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi contrari. (Cass. Sentenza n.3287/19.5.1986).

I criteri ricavabili dalle riportate pronunce giurisprudenziali trovano principale applicazione nei rapporti instaurati nell’ambito delle imprese individuali, delle società di persone e delle attività non rientranti nel concetto di impresa (ad esempio, studi professionali).

 

Questioni delicate quelle legate alla governance? Come un elefante in una cristalliera!

Le sfide che le imprese di famiglia si trovano ad affrontare, dalla gestione dei ruoli nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascun componente, alle responsabilità nei confronti di terzi (dipendenti, stakeholders, ecc.), impongono alle Imprese di oggi di definire con chiarezza valori e regole che segnano il percorso verso una buona governance e un sano passaggio generazionale.

I rapporti di forza tra componenti della stessa famiglia, nuovi membri di famiglie spesso allargate, la conflittualità che può crearsi per la tutela dei propri interessi (a volte non solo economici ma anche dovuti a una diversa filosofia di vita) … scene di ordinaria amministrazione che si riflettono sulla vita dell’Impresa e che influenzano spesso decisioni da prendere nei Consigli di Amministrazione e poi, volenti o nolenti, tutti insieme per il cenone di fine anno!

 

Articolo a cura della Dott.ssa Maria Cristina Ronzoni – Consulente del Lavoro

 

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