Congedo di paternità per i figli del 2020
 
Le disposizioni relative al congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti, innovate dalla Legge di bilancio 2020, che si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020 hanno introdotto una estensione alla durata del congedo di paternità.
La legge n. 160/2019 ha anche ampliato, per l’anno 2020, la durata del congedo obbligatorio, portandolo a 7 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
La fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo spettante per il 2020 ai padri lavoratori dipendenti deve avvenire per il tramite del datore di lavoro, con l’esposizione del relativo credito contributivo direttamente nella denuncia mensile di riferimento. Sono tenuti a presentare domanda all’Inps solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto. Con riferimento alle nascite o adozioni avvenute nel 2019 restano validi i termini di durata previgenti, anche se la fruizione del congedo avviene nel 2020.
Congedo obbligatorio
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il quinto mese di vita del bambino ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
Sono tenuti a presentare domanda all’Inps solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In questo caso è il datore di lavoro che comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, direttamente attraverso il flusso UniEmens.
Per il settore agricolo, le giornate di congedo fruite dal lavoratore, il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro, sono indicate sul modello DMAG.
Congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
La legge n. 160/2019 ha prorogato, per l’anno 2020, anche la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo; la relativa fruizione è ammessa previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a 5 soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020.
Per poter godere del congedo di paternità, occorre fare richiesta scritta al proprio datore di lavoro, indicando, con un preavviso minimo di 15 giorni, le date in cui il padre intende fruire del congedo.VEDI FACSIMILE