Le ferie dei Dirigenti Industria come disciplinato dal nuovo comma 4 dell’articolo 7 del Ccnl siglato il 30 luglio 2019 ha fissato nuove regole per la gestione delle ferie monetizzabili.
Il nuovo comma 4 dell’articolo 7 del Ccnl siglato il 30 luglio 2019 stabilisce che:
“Fermo restando il principio della irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a 4 settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le 4 settimane, fatta salva ogni diversa intesa, è regolato come segue.
Qualora, eccezionalmente, il periodo eccedente non risulti, comunque, fruito, in tutto o in parte, entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con contestuale informativa che, se non fruito, il periodo di ferie non potrà, comunque, essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi”.
Quindi a far data dal 1° gennaio 2019 da intendersi come data di decorrenza del contratto rinnovato
- le ferie eccedenti le 4 settimane, pari ad almeno 11 giorni,
- devono essere fruite entro i due anni successivi dalla fine dell’anno in cui sono maturate;
- scaduto tale periodo non possono più né essere fruite, né monetizzate,
- ma solo se il datore di lavoro si è attivato invitando formalmente il dirigente a fruirne entro i 24 mesi.
Cosa vuol dire “solo se il datore di lavoro si è attivato? In pratica:
- se il datore di lavoro ha invitato formalmente il dirigente (per esempio con Pec) a fruire di tale periodo entro i 24 mesi, precisando che la mancata fruizione non darà diritto ad alcun indennizzo, il dirigente perde il residuo ferie non goduto;
- se il datore di lavoro non dà corso a tale adempimento, il dirigente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, con decorrenza dal primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.
Il contratto tuttavia consente alla contrattazione individuale di regolamentare, in modo diverso, la gestione delle ferie eccedenti le 4 settimane.
Esempio di comunicazione per mettere in pratica e per attualizzare l’articolo del ccnl !
Egr. dott. ______________
La presente per ricordarle che, ai sensi dell’art. 7, co.4, del Ccnl del 30 luglio 2019, le ferie non godute entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, non potranno essere successivamente godute né essere sostituite dalla relativa indennità.
Per quanto sopra la invitiamo a fruire delle ferie residue nella misura di ____, entro il _________.
Diversamente la sua decisione sara intesa quale rinuncia sia alle ferie sia all’indennità sostitutiva.
Per la trattativa con il Dirigente e la redazione della contrattazione siamo a disposizione e compilando la scheda contatti potrete ricevere ulteriori dettagli: consulenza@casigliaronzoni.it