Nella Gazzetta Ufficiale n. 190/2020 è stato pubblicato il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, in vigore dal 30 luglio 2020. Questa estensione consentirà di poter ricorrere alla procedura semplificata del lavoro agile già in vigore fino al 31 luglio 2020.
Cosa devono e cosa possono fare le aziende?
Le aziende dovranno informare i dipendenti sulle modalità organizzative da osservare durante il periodo fino al 15 ottobre e potranno redigere accordi individuali nel rispetto delle norme della Legge 81/2017 facendo esplicito riferimento ai protocolli di sicurezza già in vigore durante la prima fase di emergenza quando il lockdown ha imposto la chiusura della gran parte dei luoghi di lavoro.
Qualora invece sia prevista una modalità mista e il rientro nei luoghi di lavoro sarà avvicendato in modalità di lavoro in sede e in parte fuori sede, si rende necessario ed obbligatorio informare i dipendenti e i collaboratori dei nuovi protocolli di sicurezza nel rispetto delle disposizioni sanitarie.
Lo Studio consiglia di redigere specifici accordi individuali di smart working per tutelare l’azienda e per garantire il rispetto della normativa che disciplina il Lavoro Agile.
La proroga dello Stato di Emergenza: Gazzetta Ufficiale
Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Il decreto, inoltre, interviene sulla proroga dei termini di talune specifiche misure introdotte dai D.L. nn. 18/2020, 22/2020, 23/2020 e 34/2020, tra le quali quelle:
– per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
– per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
– per la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
– per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;
– disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
– in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
– per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà;
– semplificazioni in materia di organi collegiali;
– misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
– per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
– in tema di lavoro agile;
– per l’edilizia scolastica.
È disposta la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.
Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.
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