Quest’anno il modello per la richiesta degli assegni per il nucleo familiare spettanti a tutti i dipendenti con familiari a carico, per il periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno 2018 sulla base delle nuove fasce di reddito del richiedente e dei componenti il nucleo familiare riferito all’anno 2016, si arricchisce di una importante novità di rilievo e di spessore civile.
ANF per convivenze di fatto e Unioni civili
Con la circolare 84 del 5 maggio 2017 l’INPS illustra gli effetti su Congedo matrimoniale, ANF e Assegni familiari per convivenze di fatto e Unioni civili dopo la regolamentazione avvenuta con la Legge Cirinnà Legge 76/2016.
La Legge 76/2016 ha di fatto implementato e variato il classico “nucleo familiare” a cui si riferiscono la maggior parte delle misure a sostegno delle famiglie introducendo come detto, le unioni civili fra persone dello stesso sesso e definendo i requisiti dei conviventi di fatto che sottoscrivono un contratto di convivenza.
La circolare affronta quindi le seguenti tematiche:
- individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;
- determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi;
- reddito di riferimento in caso di convivenza;
- diritto all’assegno per congedo matrimoniale.
Nucleo di riferimento per unioni civili
Al fine di individuare il “nucleo familiare” di riferimento delle prestazioni la circolare affronta i seguenti casi:
- Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale;
- Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa;
- Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione.
Reddito di riferimento in caso di convivenza
Per quanto riguarda gli ANF o assegni familiari per convivenze di fatto, l’INPS precisa che ai fini della determinazione del reddito complessivo, necessario al calcolo degli assegni familiari spettanti, può essere assimilato ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei “conviventi di fatto” che abbiano stipulato il “contratto di convivenza” e solo se nello stesso contratto è definita con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
La convivenza di fatto quindi deve essere stabile e regolata da un “contratto di convivenza” che dovrà contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Solo in questo caso la “convivenza di fatto” è equiparata al “classico” nucleo familiari con tutte le conseguenze del caso sulla normativa degli assegni per il nucleo familiare, riguardo ad esempio al reddito per il calcolo, i figli dell’uno o dell’altro convivente ecc.
Assegno per congedo matrimoniale per unioni civili
L’assegno per congedo matrimoniale di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto spetta ora anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso.
Domande da inoltrare all’INPS
Nel caso di ANF e altre prestazioni a pagamento diretto dall’INPS, oppure per tutte le autorizzazioni previste dalla normativa sugli assegni familiari, il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art.1 della legge 76/2016.
Di seguito i moduli per le richieste.
Mod. ANF42: Richiesta di autorizzazione ad inserire determinati familiari nel nucleo e/o all’aumento dei livelli reddituali per particolari condizioni SR16_ANF_DIP
Mod. ANF/DIP: Domanda per i lavoratori dipendenti