Distacchi e Trasferte in ambito Comunitario – Il Modello A1 il Documento Portatile si rinnova.

Il datore di lavoro che distacca un lavoratore nell’ambito dell’Unione Europea o che lo invii in trasferta, seppur per un breve periodo, deve  attestare con il modello A1 a quale legislazione di sicurezza sociale rimane assoggettato. Vi potrà essere solo un’unica legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori dipendenti (la norma si applica anche ai Lavoratori Autonomi), che, secondo il principio di territorialità, è la legislazione dello Stato in cui la prestazione lavorativa è svolta. L’art. 12 del Regolamento 883/2004 disciplina le eccezioni al principio di territorialità mediante “il distacco dei lavoratori all’estero” che deve intendersi in senso ampio come “l’invio di personale per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’estero” non riferendosi propriamente alla definizione giuslavoristica del distacco e della trasferta, ciò in quanto in ambito U.E. la fattispecie della trasferta non trova una specifica regolamentazione.

Il modello A1, rilasciato dalla Sede Inps sulla base dei dati inseriti certifica per una durata massima di 24 mesi l’iscrizione al regime previdenziale di uno Stato, precludendo all’altro Stato membro, cui il distacco si riferisce, la possibilità di assoggettare alla propria legislazione il lavoratore in possesso del modello A1. La richiesta del certificato A1 per il lavoratore subordinato distaccato (art. 12 par. 1) dovrà essere inoltrata all’Inps tramite utilizzo della funzione cassetto previdenziale, esclusivamente dai datori di lavoro o dai soggetti delegati.

Nel caso di distacco in un Paese dell’Unione Europea, a fronte del rilascio del certificato di legislazione applicabile (Modello A1), i dipendenti continueranno ad essere dichiarati sulla matricola Inps principale dell’azienda, applicando ad essi le stesse aliquote contributive, non seguendo nello specifico particolarità rispetto alla generalità dei dipendenti.

Il presupposto per richiedere la certificazione e per fornirla al proprio personale dipendente è la sussistenza di una situazione transfrontaliera nella quale la Persona si trova ad avere per motivi di lavoro e di residenza un collegamento con più di uno stato dell’Unione Europea.

Esempio: nel caso in cui un lavoratore frontaliero svolga un’attività di lavoro dipendente o autonomo in uno Stato e risieda in un altro Stato comunitario , per essere esonerato da eventuali obblighi di sicurezza sociale nello Stato di residenza (dove tutti i residenti sono tenuti per Legge ad essere assicurati per la malattia) potrà richiedere ai sensi dell’art 11 par.3 lett a) Regolamento Ce 883/2004 il rilascio del certificato A1 all’Istituzione dello Stato in cui esercita l’attività lavorativa.

Cosa cambia? La modalità di esclusiva richiesta telematica entrerà in vigore da Settembre 2019.

Il certificato di legislazione applicabile – documento portatile A1 – attesta la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, nei casi in cui svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria.

L’Inps ha realizzato una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione di tale certificazione, su richiesta del datore di lavoro.

Fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo transitorio durante il quale è possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia utilizzando il canale telematico.

I canali per la presentazione delle richieste all’Inps fino al 31 agosto 2019 sono quello telematico, la funzione bidirezionale del Cassetto previdenziale, via  Pec o con raccomandata A/R oppure presso gli sportelli dell’Istituto.

Dal 1° settembre 2019 si potrà utilizzare solo la via telematica!

La normativa comunitaria si applica

  1. Agli Stati membri dell’Unione europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
  2. Agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo SEE;
  3. Alla Svizzera, in applicazione dell’Accordo CH-UE.

L’Inps, con la circolare 11 giugno 2019, n. 86, comunica che sarà prossimamente disponibile, sul proprio portale istituzionale, la nuova procedura telematica di richiesta e rilascio del modello A1 al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile. L’utilizzo obbligatorio del canale telematico è previsto a partire dal mese di settembre 2019.

Il certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1) viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria. La normativa comunitaria si applica:

– agli Stati membri dell’Unione europea;

– agli Stati SEE;

– alla Svizzera.

La trasmissione telematica riguarda la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 per le seguenti tipologie di richiesta:

– lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, reg. (CE) n. 883/2004);

– lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, reg. (CE) n. 883/2004);

– accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 reg. (CE) n. 883/2004).

A decorrere dal 1º settembre 2019 le domande di rilascio del documento portatile A1, per le quali è prevista la presentazione da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali, devono essere presentate all’Inps esclusivamente in via telematica.

A tal fine, nella sezione Tutti i servizi è necessario digitare nel campo Testo libero Servizi per le aziende e consulenti e accedere al Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo), Distacchi (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE).

Per le tipologie di richieste per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato, la trasmissione della domanda, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, dovrà avvenire con le modalità attualmente in uso. Nello specifico sono per il momento escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano:

– lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, reg. (CE) n. 883/2004);

– lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, reg. (CE) n. 883/2004);

– lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 3, reg. (CE) n. 883/2004);

– dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), reg. (CE) n. 883/2004);

– dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, reg. (CE) n. 883/2004);

– lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, reg. (CE) n. 883/2004);

– personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, reg. (CE) n. 883/2004);

– eccezione (art. 16, reg. (CE) n. 883/2004): a) accordo in deroga generico; b) accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;

– lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), reg. (CE) n. 883/2004).

Presentazione della domanda

Attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo), una volta effettuata l’autenticazione, il sistema propone l’elenco dei moduli di tutte le Dichiarazioni di Responsabilità. Selezionando il modulo Distacchi verrà richiesto l’inserimento della matricola Inps del datore di lavoro. All’inserimento della matricola il sistema, verificata la corrispondenza della stessa con i dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto, propone la home page del modulo Distacchi, nella quale è visualizzabile l’elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate richieste della certificazione A1.
Selezionando l’opzione “Inserimento domanda” sarà possibile procedere all’inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte.

Emissione della certificazione

Per tutte le domande approvate che si trovano nello stato “Accolta” verrà prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore. L’applicazione, per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in formato pdf la certificazione A1 che sarà memorizzata nell’applicazione.

Il richiedente, oltre a poter visualizzare l’esito nel cruscotto web a lui dedicato, sarà avvisato dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda.
Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail.
Qualora su richiesta dell’Istituzione estera si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS di competenza.

Il documento portatile A1 certifica che il  lavoratore è soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui esercita la sua attività lavorativa.

Compila la scheda contatti per ulteriori attività o per effettuare l’adempimento e scrivi a  consulenza@casigliaronzoni.it

Leggi anche

Distacco transnazionale