Dimissioni online ovvero Di “Mission impossible”
E’ ora possibile presentare le proprie dimissioni online in riferimento all’art.26, D.Lgs. n.151/15
Dal 12 marzo 2016, il lavoratore dimissionario dovrà obbligatoriamente rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro avvalendosi della procedura telematica e compilando i moduli di dimissioni online resi disponibili dal Ministero del Lavoro. La comunicazione sarà poi trasmessa al datore di lavoro via Pec e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. E’ prevista la stessa procedura anche in caso di risoluzione consensuale.
A tal fine il lavoratore potrà procedere in autonomia o rivolgersi ai soggetti abilitati seguendo le seguenti indicazioni operative:
Lavoratore non assistito da soggetti abilitati
Il lavoratore non assistito da soggetto abilitato dovrà:
- Richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice Pin Inps all’Istituto
- Creare un’utenza, se ancora non in suo possesso, per l’accesso al portale ClicLavoro
- Accedere in autonomia, tramite il portale lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione
- Compilare il form (che per i rapporti decorrenti dal 2008 sarà in parte precompilato)
- Trasmettere il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente
Lavoratore assistito da soggetti abilitati
Il lavoratore assistito da soggetto abilitato dovrà:
- Recarsi da un soggetto abilitato (in questo caso non servono né il Pin dell’INPS né l’utenza ClicLavoro)
- Accedere, con l’assistenza del soggetto, tramite il portale lavoro.gov.it, al form online per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione
- Far compilare il form (che per i rapporti decorrenti dal 2008, sarà in parte precompilato)
- Far apporre la firma digitale del modulo prodotto
- Far trasmettere al soggetto abilitato il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente
Le novità non si applicano:
- Al lavoro domestico
- Nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano in una sede protetta (ad esempio sindacati o DTL) o presso le commissioni di certificazione
- Nei casi di risoluzione consensuale del rapporto o richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento
Per questi casi , lo ricordiamo è prevista ancora l’obbligatorietà della convalida delle dimissioni presso i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro competente sul territorio, nelle DTL o nei centri per l’impiego.
Dal 12 marzo 2016, pertanto, non sarà più possibile provvedere alla cessazione del rapporto con le sole dimissioni rassegnate in forma cartacea, ma i datori di lavoro dovranno ricevere il modulo informatico che i dimissionari, avranno provveduto ad inviare.
L’inerzia del lavoratore oppure ogni altra modalità di comunicazione renderà inefficaci le dimissioni ed in questi casi il datore di lavoro deve attivarsi, invitando il lavoratore o la lavoratrice ad attenersi all’obbligo, al fine di considerare l’atto valido ed efficace.
Rimaniamo a disposizione per introdurre nel regolamento o nelle prassi aziendali la policy più idonea e rispondente alle vostre esigenze ed attualizzare la disciplina contrattuale applicata con riferimento alla durata e alla decorrenza del preavviso oppure all’indicazione della mail aziendale certificata.
Vi invitiamo pertanto a voler osservare le nuove disposizioni che entreranno in vigore.