Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, n. 161 è stato pubblicato il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante il “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. Decreto dignità).
Si riportano di seguito le principali misure introdotte in materia di lavoro a tempo determinato.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Il decreto prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- b) esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Rimane comunque la facoltà, concessa alla contrattazione collettiva, di prevedere regole diverse, in deroga alla normativa.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni (non più 120 giorni) dalla cessazione del singolo contratto.
Le nuove disposizioni trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Le disposizioni sul contratto a tempo determinato (nonché quelle sulla somministrazione, sul licenziamento e sulla contribuzione) non si applicano ai contratti stipulati dalle P.A.
Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato
In caso di licenziamento ingiustificato il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.
Il decreto prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale (attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Le disposizioni si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Lo Studio ha già provveduto a contattare le aziende Clienti per esaminare i contratti di lavoro in corso, interessati dalle importanti modifiche normative qui riassunte e invita a compilare la scheda contatti qualora siano necessarie specifiche informazioni.
SINTESI – T. DETERMINATO DOPO LE MODIFICHE DEL DECRETO DIGNITA’
NOTIZIE E APPROFONDIMENTI DAI CONSULENTI DEL LAVORO