Il nuovo limite di reddito
A partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato (articolo 1, commi 252 e 253, legge 205/2017).
La legge di bilancio 2018 ha modificato, infatti, l’articolo 12, comma 2 del Tuir, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato a €4.000 annui.
Con riferimento all’anno 2019, se un figlio ha superato i ventiquattro anni d’età, oppure ha percepito redditi complessivi superiori ad € 4.000, è opportuno che comunichi al suo datore di lavoro di non applicarle la detrazioni per figli a carico.
Cosa c’è da sapere
La detrazione per figli a carico compete a ciascuno dei genitori nella misura del 50 % e non può essere ripartita liberamente fra i due soggetti.
E’ tuttavia previsto che, in caso di accordo, la detrazione possa essere attribuita, nella misura del 100 %, al coniuge con il reddito più elevato.
Qualora i genitori siano legalmente ed effettivamente separati o divorziati, la detrazione:
- in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario al 100%;
- nel caso di affidamento congiunto, la detrazione è ripartita in mancanza di accordo nella misura del 50% tra i genitori;
- tanto nel caso di affidamento esclusivo quanto nel caso di affidamento congiunto, in presenza di accordo, i genitori separati/divorziati potranno utilizzare le regole previste per i genitori coniugati;
- qualora il genitore affidatario (ovvero, nel caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari) non possa beneficiare parzialmente o integralmente della detrazione per “incapienza d’imposta”, la stessa è attribuita per intero all’altro genitore. In pratica, il genitore che risulta capiente può usufruire della detrazione al 100% sia nel caso in cui abbia un reddito complessivo più elevato, sia nel caso in cui il suddetto reddito sia minore rispetto a quello relativo al genitore che risulta incapiente.
Quest’ultima regola è stata prevista dal legislatore esclusivamente a favore dei genitori separati o divorziati, e non per i genitori regolarmente coniugati.
Qualora i genitori non siano coniugati, si applicano le regole previste per i genitori coniugati nel caso di affidamento congiunto dei figli, mentre si ricorre alle regole disposte per i genitori separati/divorziati in caso di affidamento esclusivo.