Denuncia di Infortunio sul lavoro
Le regole da seguire e come presentare una denuncia di infortunio sul lavoro
La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.
Il datore di lavoro:
- Non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio prognosi fino a 3 giorni
- Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato di prosecuzione
- In caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore
Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia – all’INAIL di competenza rispetto al domicilio dell’infortunato – all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio.
Nei comuni in cui mancano i Commissariati o la Questura, la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco.
Qualora l’azienda non sia in grado di compilare gli appositi moduli, e ribadendo che l’utilizzo degli stessi è previsto dalla norma, tanto che alcune sedi dell’Istituto provvedono a sanzionare comportamenti difformi, nel periodo di chiusura dello Studio dal 10/08/2016 al 24/08/2016, Vi invitiamo, in caso di infortunio sul lavoro, ad inoltrare agli istituti interessati (INAIL e Autorità di Pubblica Sicurezza) almeno la comunicazione fac-simile allegata: modulo-denuncia-infortunio
Si ricorda che il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione e in caso di comunicazione tardiva è opportuno farsi rilasciare una dichiarazione autografa con la descrizione particolareggiata dei tempi e dei luoghi dove l’infortunio è avvenuto.
In caso di denuncia mancata o tardiva è prevista una sanzione amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00.