Decreto fiscale 2020 Novità sui Buoni Pasto

Dal 1° gennaio 2020 acquistare i buoni pasto elettronici è più conveniente dell’acquisto di quelli cartacei.

 

I buoni pasto acquistati dall’azienda e distribuiti ai dipendenti sono trattati come segue:

Sono esenti fino al valore unitario giornaliero di € 4,00 per i buoni cartacei e fino a 8 € per le card elettroniche e  l’eccedenza  assume rilevanza fiscale e contributiva per il dipendente. L’IVA (aliquota 4%) pagata per l’acquisto dei buoni pasto risulta totalmente detraibile  per l’azienda ex art. 19-bis 1, c. 1, lett. e), DPR 633/1972.

Si ricorda che in virtù dell’equiparazione dei compensi percepiti nell’ambito di rapporti di collaborazione ai redditi da lavoro dipendente, i buoni pasto possono essere erogati anche ai parasubordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi e anche per gli Amministratori.

 

Con la modifica apportata alla normativa dalla legge di Bilancio, aumenta l’esenzione fiscale di quello dematerializzato che diventa due volte più conveniente del cartaceo, ma per coloro che hanno ancora un quantitativo di buoni pasto cartacei di 5,29 ( o superiori a 4 euro) sarà determinante, per l’esenzione fiscale, verificare la data di consegna dei buoni pasto cartacei!

Se l’effettiva consegna dei buoni pasto è documentata contabilmente dopo il 12 Gennaio 2020 si avrà un aumento del costo del personale e una diminuzione del netto in busta paga.

 

Siamo a disposizione per le opportune verifiche e per facilitare il passaggio dal buono pasto cartaceo al buono elettronico e nel frattempo abbiamo fatto un conteggio concreto.

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F.A.Q: Buoni pasto per i professionisti 

Domande frequenti: E’ possibile erogare buoni pasto anche ai liberi professionisti o è una facoltà concessa solo ai lavoratori subordinati?

L’erogazione dei buoni pasto rappresenta un’opportunità non solo per i lavoratori subordinati, ma anche per i lavoratori autonomi, titolari e non di partita IVA.

E’ prevista la possibilità di conferire buoni pasto anche nei confronti di lavoratori autonomi, con i seguenti vantaggi fiscali:

– detrazione del 75 % delle spese;

– detraibilità dell’IVA posta al 10 % in ottemperanza al D. L. 112/2008, art. 83, comma28 bis), fino ad un importo massimo pari al 2 % complessivo del fatturato;

– deducibilità dalle Imposte sul reddito, secondo quanto disposto all’articolo 83,comma 28-quater, del Decreto-Legge, che introduce restrizioni alla deducibilità dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione e a seguito della modifica apportata dal Decreto-Legge, l’articolo 54, comma 5, primo periodo, del TUIR per cui: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 % e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

 

Sarà giunta l’ora per la tua Azienda di introdurre i buoni pasto e approfondire anche il welfare aziendale?

L’acquisto e l’erogazione dei buoni pasto costituisce, da sempre, il miglior sistema incentivante con il duplice vantaggio di essere il più conveniente perché a zero impatto contributivo e fiscale (quando il valore unitario e giornaliero del buono pasto è inferire all’esenzione), ma c’è bisogno di “monitorare” nel tempo la soglia minima, che dal 2020 scende a  4 Euro.

 

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