Definizione agevolata 2018 delle cartelle, prevista dal DL Fiscale 119/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”
Tra le misure previste dal provvedimento si segnala la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, la rottamazione ter delle cartelle e lo stralcio di quelle fino a € 1.000, l’introduzione della dichiarazione integrativa speciale e la modifica delle disposizioni in materia di C.i.g.s. per riorganizzazione o crisi aziendale.
In particolare sottoponiamo alla vostra attenzione gli articoli 3) e 4):
- l’articolo 3 “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
- l’articolo 4 “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”
Riapertura della rottamazione ruoli (art. 3)
E’ prevista una nuova edizione (per esattezza la terza) della definizione agevolata dei ruoli (la c.d. rottamazione). In sostanza, la nuova norma ricalca le precedenti edizioni dell’agevolazione, ma non in tutto e per tutto, in quanto se ne differenzia per alcuni importanti aspetti.
In particolare, è previsto che possono essere definiti, con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate, i ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (si ricorda che la precedente edizione, ancora in corso, si fermava al 30 settembre 2017).
Altri elementi che contraddistinguono l’agevolazione sono:
– il pagamento delle somme dovute può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di 10 rate consecutive e di pari importo;
– tali rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019;
– in caso di pagamento rateale, non si applica la norma sulle rateazioni dei ruoli (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo;
– per aderire alla definizione, occorre presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione, con la quale si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;
– l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, deve comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Per il resto, in linea di massima, valgono le regole già conosciute per le precedenti edizioni.
Un elemento di novità, invece, concerne la possibilità, concessa ai debitori che hanno aderito alla rottamazione bis (art. 1, D.L. n. 148/2018), di rideterminare il carico dovuto. Infatti, a condizione che effettuino, pena l’impossibilità di accedervi, entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018), possono, in via automatica, fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.
Il versamento deve essere effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1º agosto 2019.
In ogni caso, è possibile pagare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), le rate differite automaticamente.
Infine, sono ammessi alla nuova procedura di rottamazione anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016 (prima rottamazione), nonché coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione bis, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.
Stralcio dei ruoli fino a € 1.000 (art. 4)
E’ previsto l’annullamento, automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo fino a € 1.000, con esclusione delle risorse proprie comunitarie.
Tale importo è calcolato al 24 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Relativamente a tali importi, inoltre, viene previsto che, fatti salvi i casi di dolo, non si procederà a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.
La Gazzetta Ufficiale – DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119
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