La Legge europea 2014 N° 115/2015 ha previsto, dal 1° gennaio 2016, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell’Unione europea o della Confederazione svizzera con quelli maturati presso specifiche gestioni previdenziali italiane.
Per aver diritto al cumulo l’interessato deve presentare domanda, al momento del pensionamento, all’ istituto previdenziale italiano presso il quale ha maturato i periodi assicurativi.
La domanda di cumulo dei periodi assicurativi potrà essere presentata, chiarisce la circolare n.71/2017, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con gli organismi internazionali interessati al cumulo.
La circolare Inps n. 71 dell’11 aprile 2017 fornisce le necessarie informazioni.
I destinatari della norma sono
- I cittadini dell’Unione europea, compresa la Svizzera e i Paesi SEE,
- I cittadini di Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nell’Unione europea e i beneficiari di protezione internazionale;
i suddetti cittadini, che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’Unione europea o della Svizzera.
Tali soggetti possono esercitare la facoltà di cumulo se, in Italia, siano o siano stati iscritti ad una o più delle seguenti gestioni previdenziali:
– fondo pensioni lavoratori dipendenti;
– gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
– gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
– gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
– regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.
Per effetto del cumulo esercitato, il soggetto può conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, qualora la durata “totale” dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad almeno cinquantadue settimane.
Inoltre è richiesto che i periodi contributivi posseduti presso le organizzazioni internazionali non siano sovrapposti a quelli posseduti in Italia e che siano utili per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica richiesta in Italia.