COVID 19 – STATO DI EMERGENZA E OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO

(D.L. n. 221 del 24.12.2021 – D.L. n 1 del 07.01.2022)

Il Governo è intervenuto prorogando a tutto il 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’ emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, è prorogata al 31.03.2022 la possibilità di attivare il contratto di smart working con la procedura semplificata (ovvero senza la necessità di stipula di accordo individuale).

Green pass rafforzato: per il periodo dal 15.02.2022 al 15.06.2022 i lavoratori over 50 (compreso chi compie i cinquant’ anni entro il 15.06.2022) devono possedere il green pass rafforzato (ottenibile solamente a seguito di vaccinazione oppure di guarigione) per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Inoltre, dall’ 01.02.2022, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100,00 nei confronti dei sopraccitati soggetti over 50 che non abbiano iniziato oppure ultimato nei tempi previsti dal Ministero della Salute il ciclo vaccinale (compresa la terza dose).

Le nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole dispongono nuove norme.

A far data dall’8 gennaio, entrata in vigore del decreto, è stato introdotto l’obbligo vaccinale anche per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Ciò comporta che dal prossimo 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 tutti i lavoratori ultracinquantenni potranno accedere agli ambienti di lavoro soltanto se muniti di green pass rafforzato.

L’obbligo vaccinale viene inoltre esteso al personale universitario equiparato a quello scolastico.

Inoltre, nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore privo di super Green pass per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31.03.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso, ma senza stipendio.

L’obbligo del Green Pass base viene poi esteso:

  • dal 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 a tutti coloro che accedono ai servizi alla persona (estetiste, parrucchiere, barbieri);
  • dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (tranne quelle a carattere essenziale, che saranno definite con apposito decreto entro il 20.01.2022.

Nuove disposizioni nelle imprese

Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore privo di super Green pass per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31.03.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso, ma senza stipendio.