Per i Contratti di Appalto a prevalente utilizzo di manodopera sono state introdotte modifiche sostanziali e nuovi controlli sulle ritenute fiscali e sulle ore lavorate dai dipendenti.
Da Gennaio 2020, in tutti i casi in cui un Committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione, deve essere effettuato dal Committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato.
La norma si applica non solo ai contratti di appalto, ma anche ai contratti non nominati o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice. Le novità riguardano in sintesi sia i Committenti che gli appaltatori e subappaltatori che trattano appalti con le seguenti caratteristiche:
1) l’affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
2) contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
3) contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
4) svolgimento presso le sedi di attività del committente;
5) utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Cosa prevede il decreto fiscale per gli Appalti di importo superiore a 200.000 € ?
Le aziende Committenti che decidano di affidare il compimento di un’opera o di uno servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 € a un’impresa tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, devono chiedere all’impresa appaltatrice (o affidataria e subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento F24, relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori addetti all’appalto, con specifico riferimento a “quell’appalto”.
- la nuova normativa pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun Committente ” e, specularmente, obbliga il Committente alla verifica del versamento;
- il Committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento;
- l’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere al Committente un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal Committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato (la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun Committente, con evidenza dettagliata, della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata, deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa);
- la nuova previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, dunque relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al Gennaio 2020.
⇰ Gli appalti endoaziendali sono, per definizione (Cass. 23 giugno 2008 n. 17049) quelli svolti all’interno dell’impresa Committente che affida ad un’impresa esterna Appaltatrice, lo svolgimento di determinate attività inerenti al complessivo ciclo produttivo della stessa Committente.
⇰ Gli appalti labour intensive sono riferiti a quei servizi ad alta intensità di utilizzo di manodopera caratterizzati dal costo della manodopera pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto. |
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Nel caso la vostra Azienda rivesta il ruolo di Committente: potremmo dover verificare la correttezza della documentazione che obbligatoriamente dovete richiedere all’Appaltatore.
Nel caso la vostra Azienda svolga il ruolo di Appaltatore: dovremmo elaborare per il Committente i dati delle ritenute fiscali relative alle prestazioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori.
Sono previste delle deroghe in presenza di regolarità fiscale e correttezza nei tre anni precedenti o se in possesso della nuova certificazione Durc fiscale e, conoscere la vostra situazione per tempo, ci metterà in condizione di fornirvi il giusto supporto.
A gran voce la categoria sta chiedendo deroghe più ampie e anche posticipi all’entrata in vigore della normativa prevista dalla L. 157/2019, ma nel frattempo è opportuno un coordinamento con i nostri Consulenti dedicati.