Il datore di lavoro domestico ha l’obbligo di rilasciare entro il 31 marzo 2017, al lavoratore una dichiarazione in carta libera relativa alle retribuzioni erogate durante l’anno precedente, pur non essendo sostituto d’imposta in quanto non tenuto ad applicare le ritenute ai fini fiscali.
Tale dichiarazione la predispone il Consulente del lavoro, che gestisce per conto dei datori di lavoro domestico tutti gli adempimenti relativi al particolare rapporto comprese certificazioni, deduzioni e detrazioni.
Una parte delle spese sostenute per il pagamento dei collaboratori familiari (addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare) può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi. I costi sostenuti per i soli contributi previdenziali e assistenziali pagati all’INPS (non anche la retribuzione corrisposta) potranno essere dedotti dal reddito in sede di dichiarazione. I contributi diventano oneri deducibili riducendo il reddito imponibile fino ad un massimo di 1.549,37 € annui.
I soggetti non autosufficienti che sostengono spese per retribuire i collaboratori che li assistono nelle funzioni della vita quotidiana, nonché i soggetti che devono far fronte a tali spese per l’assistenza di un familiare, invece, possono contare anche su agevolazioni per gli oneri sostenuti per tale personale.
I familiari sono: coniuge, figli, genitori, generi, e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, e non è indispensabile che siano considerati a carico del soggetto che sostiene la spesa e nemmeno che siano con esso conviventi.
Per mancanza di autosufficienza (certificata dal medico) deve intendersi l’incapacità a svolgere i quotidiani atti quali vestirsi, mangiare, espletare le funzioni fisiologiche, curare l’igiene personale, deambulare. Anche la presenza di una sola di tali condizioni o la necessità di sorveglianza continuata, fa rientrare fra i casi di non autosufficienza.
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