La certificazione di un appalto illecito, effetti civili e penali.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella Nota Prot. n. 3861 del 19 aprile 2019, si occupa del delicato tema della Certificazione degli appalti, ponendo l’accento sugli effetti che l’istituto produce sia nel caso in cui i soggetti certificatori non siano legittimati, sia nel caso in cui la stessa abbia il solo fine di ostacolare l’attività di vigilanza, in quanto esiste una palese “difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”.
Considerando che sempre più di frequente gli organi di vigilanza si trovano di fronte a contratti di appalto illeciti, ma certificati, l’INL ha deciso di avviare una campagna di controllo fornendo delle linee guida al personale ispettivo.
La procedura prevista dal D. L.gs. 276/2003 ha natura volontaria e deve realizzarsi nelle sedi individuate dall’art. 76 pertanto viene ribadito che le certificazioni possono ritenersi completamente inefficaci sul piano giuridico se riconducibili ad enti bilaterali non legittimati (nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Nota n. 4 del 12/02/2018 in tema di rappresentatività).
Nella nota si sottolinea, inoltre, che l’istanza per avviare la procedura certificatoria:
- deve essere sottoscritta da entrambe le parti contraenti;
- deve contenere tutti gli elementi utili per permettere, alla commissione di certificazione, di procedere ad una valutazione a 360 gradi, comprese le dichiarazioni riguardanti precedenti ispettivi nei confronti di tutte le parti contraenti;
- deve essere inviata (a norma dell’art. 78 del D. Lgs 276/2003) all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente rispetto al luogo in cui si svolgono le prestazioni, che deve poi inoltrare tale comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti affinché possano presentare osservazioni alle commissioni di certificazione.
Qualora, quindi, vengano rilevati vizi del provvedimento di certificazione, gli Ispettorati del Lavoro dovranno attivarsi nei confronti delle relative commissioni di certificazione per rappresentarli.
Conclusa la procedura l’atto di certificazione è opponibile ai terzi, salvo il caso in cui (ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 276/2003) sia oggetto di una sentenza che ne abbia riconosciuta l’erronea qualificazione del contratto o che evidenzi la difformità tra il programma negoziale certificato e quello attuato o che presenti vizi del consenso.
Gli effetti temporali dell’eventuale accertamento giurisdizionale sono diversi:
- l’erronea qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale;
- l’accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerti che ha avuto inizio la difformità stessa.
Da ultimo, ma non per importanza, dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale può essere presentato ricorso contro l’atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Un altro tema su cui l’INL pone l’attenzione dei propri ispettori è legato al momento in cui si realizza la certificazione, in quanto numerosi contratti sono stati certificati successivamente all’inizio dell’esecuzione dei lavori. Viene ribadito che se non ricorrono gli estremi per l’applicabilità dell’art. 79 co. 2 del D. Lgs. 276/2003 (se la commissione di certificazione abbia verificato che l’attuazione del contratto sia stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale fase, gli effetti della certificazione del contratto di lavoro si producono dal momento di inizio del contratto) per il periodo “non coperto” dalla certificazione della commissione è sempre possibile procedere con l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e di recupero contributivo.
Infine, ricorda l’INL che la certificazione non produce alcun effetto in ordine ad eventuali condotte di rilievo penale, comprese quelle che evidenziano la sussistenza di una somministrazione fraudolenta.
Articolo a cura del Dott. Andrea D’Alessio – Consulente del Lavoro
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