Buoni Pasti più leggeri se l’esenzione scende a 4 €
Il Ddl di bilancio modifica l’ articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir nella parte relativa alla soglia di esenzione dei ticket elettronici che viene elevata da 7 a 8 € al giorno, mentre l’esenzione dei ticket cartacei viene ridotta da 5,29 € a 4 €.
Si prevede una diminuzione del potere d’acquisto per i lavoratori di circa di 100 € annui e un aumento del costo del lavoro per le aziende, se non si modifica per tempo la scelta del buono pasto cartaceo.
Per evitare l’impatto negativo, che la manovra finanziaria prevede per il 2020, i buoni pasto del 2019 vanno consegnati per precauzione entro il 12 gennaio 2020.
Inoltre per garantire la detassazione dei buoni pasto cartacei, ridotta da 5,29 a 4 € giornalieri a partire dal 1° gennaio, secondo il Ddl di bilancio 2020, sarà utile variare qualche scelta aziendale in questa virtuosa forma di welfare aziendale!
Che fare?
O l’importo del buono pasto cartaceo si riduce, ma questa scelta potrà generare possibili malumori e controversie tra le risorse umane sui diritti quesiti, o si passa all’acquisto del buono elettronico. In questo caso l’importo del buono pasto può anche rimanere fisso, senza generare alcun aumento. In seguito, anche gradualmente, si potrà aumentare il valore nominale fino a raggiungere la soglia massima di esenzione, fissata a 8€ giornalieri a partire dal 2020 .
Per il momento, in assenza di una disciplina transitoria, i datori di lavoro potranno trovarsi a dover applicare le ritenute fiscali e previdenziali sui ticket con valore superiore a 4 € relativi ai blocchetti già acquistati e da smaltire nel 2020. Per tutte le aziende che hanno buondì BPE già ora, superiori a 7€, ci sarà di fatto un beneficio fiscale generato dall’esenzione in quell’euro in più giornaliero di esenzione che sale da 7 a 8 €.
Focus: L’ eccedenza tra valore nominale del buono pasto e il nuovo limite di 4 € sarà completamente imponibile. Le aziende che distribuiscono ticket cartacei da 5,29 € e continueranno a farlo anche nel 2020 dovranno tenerne conto in busta paga già da gennaio.
L’ aumento di imponibile potrebbe essere di circa 300 € annui, con maggiori trattenute fiscali e previdenziali che possono variare, a seconda della retribuzione del dipendente, da un minimo di 85 € a un massimo di 140 € all’ anno, oltre alle addizionali comunali e regionali (con 230 giorni lavorativi e aliquota Inps del 9,19%). Per la maggior parte di questi lavoratori il conto sarà di almeno 100 € l’anno.
Inoltre, le aziende dovranno considerare l’ aggravio Inps a loro carico, variabile in base al settore, ma che si stima di almeno 85 € annui in più per dipendente.
ATTENZIONE : Al fine di evitare la tassazione, il datore di lavoro potrebbe ridurre a 4 € il valore dei buoni cartacei che consegna ai lavoratori, oppure passare ai buoni elettronici.
Consiglio del Consulente: interrompere la prassi in uso e cogliere l’opportunità offerta da questo cambiamento della normativa fiscale e scegliere la soluzione più conveniente per i lavoratori e per le Imprese stesse. Riorganizzare la prassi in uso e le policy sulle politiche retributive dal 2020, facendo attenzione alle complessive variabili del costo del lavoro determinato dal Ccnl, dagli aumenti di merito, dalle trattative in corso. In breve, fare il budget del costo del lavoro del 2020 e poi scegliere il valore del nuovo B.p.e., il buono pasto elettronico.
Attenti ai Buoni!
Per ora si ritiene che non vi siano maggiori oneri tributari da versare se i buoni con valore nominale pari al vecchio limite vengono distribuiti entro il 12 gennaio 2020, come previsto dal principio di cassa allargato contenuto nell’ articolo 51, comma 1, del Tuir.
Come introdurre i buoni pasto?
E’ buona norma predisporre un regolamento aziendale che definisca i principi generali, le modalità di erogazione, i soggetti destinatari e il valore nominale, per la concessione dei buoni pasto al fine di organizzarne ed ottimizzarne la gestione coerentemente con la normativa contrattuale e fiscale applicabile.
Esempio di Regolamento aziendale per la gestione dei Buoni pasto da personalizzare:
Principi generali
- il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei buoni pasto.
- Lo Studio, in relazione al proprio assetto organizzativo eroga al proprio personale a tempo indeterminato, determinato ed in part-time, il fringe benefit dei buoni pasto.
- il servizio viene erogato nella forma del buono pasto in formato elettronico o cartaceo(indicare la casistica).
- i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
- dopo la consegna dei buoni pasto, gli stessi entrano nella piena disponibilità dell’avente diritto e qualsiasi utilizzo contrario alla legge o alle disposizioni del presente regolamento, restano a sua piena responsabilità si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa.
- l’erogazione del buono pasto è regolato dai seguenti principi:
– è necessario che il lavoratore sia in servizio;
– è necessario aver prestato l’attività lavorativa in una delle seguenti modalità: ha diritto al servizio di mensa, attraverso l’attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale. - hanno diritto ad usufruire dei buoni pasto i dipendenti che prestano la loro attività lavorativa con orario (full-time/part-time) inserire la casistica.
- il diritto all’erogazione del buono pasto è strettamente connesso all’effettiva prestazione lavorativa, non si ha diritto al buono pasto nei casi di assenza dal servizio per l’intera giornata, per qualsiasi motivazione ad essa riferibile.
- il pasto deve essere consumato al di fuori dell’orario di lavoro.
#regoliamoci
Potete contattarci per valutare l’introduzione di un regolamento scrivendo a consulenza@casigliaronzoni.it
I perché : che vantaggio ha l’impresa che introduce i Buoni Pasto?
Il datore di lavoro che intende erogare buoni pasto in favore dei propri dipendenti o di una specifica categoria omogenea nella identificazione del gruppo, ha la possibilità di ottenere i seguenti vantaggi:
– Garantisce un servizio aggiuntivo ai propri dipendenti e potrebbe ottemperare ad un tipo d previsione contrattuale, come ad esempio una quota annuale da dedicare a welfare aziendale, a cui il datore di lavoro potrebbe adempiere erogando buoni pasto;
– Introdurre un metodo di gestire le politiche retributive , erogando somme esenti da contributi e tasse che generano un potere d’acquisto puro, netto e misurabile nel tempo;
– Da punto di vista fiscale, il costo sostenuto per il buono pasto è integralmente deducibile. La stessa Agenzia delle entrate, con propria circolare n. 6/E/2009, ha chiarito che, poiché la fornitura di buoni pasto rappresenta un servizio di mensa, la stessa non è soggetta al limite del 75% di deducibilità previsto dall’articolo 109, comma 5, Tuir, questo in quanto la spesa è riconducibile all’acquisto di un integrale servizio, non è meramente legata alla somministrazione di alimenti o bevande;
– Favorisce l’eliminazione del fenomeno delle dazioni in denaro “in nero”, irregolari, extracontabili e soprattutto indeducibili, quando tali somme mensilmente si attestano su circa 150 €;
– Il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni pasto è deducibile anche ai fini Irap.
La convenzione riservata al nostro Studio da parte di Day Up, consente di acquistare i buoni pasto con l’applicazione di uno sconto che realizza un ulteriore vantaggio.