Otto buoni per pasto
Lo scorso 9 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 122/2017 che modifica le norme sui buoni pasto i quali, si rammenta, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
Tale importo sale a euro 7 qualora si opti per l’utilizzo di buoni pasto in forma elettronica.
Il nuovo Decreto Interministeriale ammette la possibilità di:
- utilizzare i buoni pasto anche presso gli agriturismo, gli ittiturismo, nei mercatini e negli spacci aziendali;
- cumulare fino ad otto buoni pasto.
Ai sensi del D.I. n. 122 del 7 giugno 2017 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 – i buoni pasto rimangono:
- non cedibili;
- non commercializzabili o convertibili in denaro;
- utilizzabili solo dal titolare;
- utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.