E’ stato pubblicato in Gazzetta il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 che regolamenta i buoni pasto.
In particolare, il decreto:
–> ha individuato gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, reso a mezzo dei buoni pasto,
–> ha definito le caratteristiche dei buoni;
–> ha fornito indicazioni sul contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
L’aspetto, forse più innovativo, del decreto consiste nel fatto che dallo scorso 9 settembre si possono utilizzare fino ad otto buoni pasto nell’ambito della stessa spesa.
Chi può fruire dei buoni pasto
I buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare e sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
Caratteristiche dei buoni
I buoni pasto consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto.
Il loro valore è comprensivo dell’Iva, prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l’intero valore facciale»; in altri termini, non daranno diritto al resto.
Potranno essere utilizzati non solo presso le mense aziendali e interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi.
Possono essere emessi in modalità cartacea o elettronica.
I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale, espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Nei buoni pasto in forma elettronica:
- devono essere indicati la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale lo stesso è utilizzato;
- l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.