Prestazione occasionale e Libretto Famiglia Inps 2020

La prestazione di natura occasionale può essere definita come l’attività svolta da un lavoratore in maniera sporadica e saltuaria, ossia senza regolarità temporale, dietro pagamento di un corrispettivo.

La Legge n.96 del 2017, che ha regolamentato la prestazione di lavoro occasionale attualmente in vigore, ha anche abolito i vecchi voucher Inps e ha introdotto, con l’art 54 bis, due nuovi tipi di voucher:

  • Libretto Famiglia, destinato alle famiglie;
  • Voucher PrestO, destinato alle piccole imprese che occupano fino a 5 dipendenti e alle Associazioni.

Cos’è e come funziona il Libretto Famiglia

Il Libretto Famiglia consiste in un vero e proprio libretto nominativo prepagato che può essere utilizzato esclusivamente dalle famiglie per retribuire le prestazioni occasionali di determinate categorie di lavoratori.

Per usufruire del servizio è necessario che sia l’utilizzatore che il prestatore siano preventivamente registrati nella piattaforma online del sito Inps, tramite l’apposita procedura telematica.

L’utilizzatore dovrà poi procedere ad alimentare il Libretto di Famiglia come fosse un conto corrente on line, un borsellino on line, tramite un versamento telematico fatto sullo stesso sito INPS. Il caricamento del libretto può realizzarsi anche con il servizio dedicato di Poste Italiane, destinando la somma di denaro stabilita dagli accordi con il lavoratore occasionale che PPII provvederà a trasferire all’INPS. Solo successivamente, a questo trasferimento virtuale dal proprio conto a quello del libretto di famiglia gestito dall’INPS, il cittadino potrà procedere al pagamento della prestazione di lavoro svolta occasionalmente dal prestatore di lavoro occasionale che ritirerà il denaro contante tramite prelievi telematici presso gli sportelli bancomat, la Posta o le ricevitorie abilitate.

Il Libretto Famiglia può essere utilizzato esclusivamente per la remunerazione delle seguenti attività svolte in occasioni sporadiche occasionali e non abitualmente:

  • piccoli lavori domestici, quali il giardinaggio, lavori di pulizie periodiche o di manutenzione straordinaria;
  • assistenza domiciliare a bambini, anziani, malati o disabili;
  • attività di insegnamento privato supplementare.

Il Libretto permette di retribuire ogni ora di lavoro con titoli di pagamento dal valore fisso di 10 euro lordi. L’importo comprende sia il compenso del lavoratore, pari a 8 euro, sia i contributi previdenziali e assistenziali.

Proprio per circoscrivere l’uso di questa modalità ai lavori occasionali, si potrà usare questo strumento di retribuzione solo per quei rapporti di lavoro che generano compensi entro i seguenti limiti:

  • compensi fino a 5.000 è il limite annuo che il prestatore occasionale può ricevere complessivamente da più famiglie o utilizzatori;
  • compensi fino a 5.000 € è il limite che ciascuna famiglia può disporre per pagare diversi lavoratori;
  • compensi fino a 2.500 € è il limite di reddito che invece una famiglia non può erogare allo stesso utilizzatore e questo è il limite concreto che determina e riconduce l’utilizzo del libretto di famiglia proprio per quei lavoretti occasionali diversi e distinti dall’ordinario rapporto di lavoro dipendente al quale si continuano ad applicare altre regole, come le disposizioni del CCNL del lavoro domestico, gli obblighi contributivi e contrattuali già previsti dalle norme in vigore.

Infine, la durata massima della prestazione non può eccedere il limite di 280 ore per ogni anno solare.

Gestione Emergenza COVI-19, Il Libretto Famiglia e il Decreto “Cura Italia”

L’emergenza epidemiologica generata dalla diffusione del virus Covid-19, ha determinato l’introduzione di alcune misure di sostegno alle famiglie, a seguito della chiusura delle scuole e dei servizi di assistenza all’infanzia e reso necessario l’uso del libretto di famiglia per gestire i pagamenti dei servizi di baby-sitting.

L’art. 23 del Decreto Legge 17/2020 “Cura Italia” ha introdotto, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, e per i collaboratori e lavoratori e professionisti autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS la possibilità di usufruire di un Bonus di importo massimo complessivo pari a 600 €, per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza di figli fino a 12 anni di età o senza limite di età, nel caso di figli disabili.

Il Bonus sarà erogato dall’INPS tramite il caricamento telematico del Libretto Famiglia, e potrà essere scelto dalle famiglie, in alternativa al congedo parentale straordinario previsto dallo stesso articolo 23, come misura diretta di assistenza per i figli, ed utilizzato per l’acquisto di voucher con i quali pagare i servizi di baby-sitter svolti a far data dal 5 marzo 2020.

Con la Circolare n° 44 del 24 marzo 2020, l’INPS ha stabilito che la domanda di accesso al Bonus potrà essere inoltrata tramite i seguenti canali:

  • Applicazione web, accedendo con le proprie credenziali alla procedura telematica sul portale Inps;
  • Contact center integrato;
  • Patronati abilitati che garantiscono il servizio gratuito.

Nel caso di lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, invece, l’erogazione del bonus è subordinata alla comunicazione da parte delle rispettive Casse Previdenziali del numero di iscritti che intendono beneficiarne. Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.

Il Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting utilizzati dai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impegnati nell’emergenza da CODVID-19 è elevato fino a 1.000 € e per accedervi il lavoratore dovrà seguire le stesse procedure.

Prenotazione Acquisizione e Trasferimento

Una volta approvata la domanda, per visualizzare l’importo concesso sul proprio Libretto Famiglia, il genitore beneficiario dovrà procedere all’appropriazione telematica del bonus entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda. La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting entro i limiti previsti equivale alla rinuncia al beneficio stesso.

Di seguito un esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia.

Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L’inserimento delle prestazioni in procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il 15 giugno).

In ogni caso l’INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro inserite in procedura entro il 3 di ogni mese.

Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.

 

Articoli precedenti:

Articolo 1 – Prestazioni di lavoro occasionale

Articolo 2 – Prestazioni di lavoro occasionale

Articolo 3 – Prestazioni di lavoro occasionale