CONTRIBUTI INPS IN STAND BY

L’INPS AMMETTE LA SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO QUANDO IL COLLABORATORE O L’AUTONOMO E’ ASSENTE! Una politica di conciliazione vita lavoro anche questa ridefinita nel nuovo Jobs ACT per gli autonomi.

Nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative ai lavoratori autonomi sono concesse tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio che contemplano la possibilità di sospendere il versamento della contribuzione in caso di malattia o infortunio grave.

Lavoro autonomo non imprenditoriale

Dopo le abrogazioni ex articolo 52, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, che hanno interessato la disciplina delle collaborazioni rese dai titolari di partita Iva, si è reso necessario disciplinare nuovamente l’utilizzo delle prestazioni d’opera sotto forma di:

  • prestazione occasionale;
  • collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata;
  • titolare di partita Iva.

Soggetti interessati

  1. Attività professionali

Rientrano nell’ambito di applicazione della legge le professioni intellettuali “regolamentate”, per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo, e le professioni intellettuali “non regolamentate”.

Le attività professionali considerate sono:

  • le prestazioni lavorative da lavoro autonomo, così come definito dall’articolo 2222 c.c., cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente;
  • le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.), il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e i rapporti destinatari di disciplina speciale.

La norma esclude esplicitamente dai soggetti destinatari gli imprenditori, compresi i “piccoli imprenditori”.

NB: ex articolo 2082 c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi; secondo l’articolo 2083 c.c. devono considerarsi “piccoli imprenditori” i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

  1. Le collaborazioni coordinate e continuative

La nuova nozione giuslavoristica di collaborazione coordinata e continuativa rivede il concetto del termine “coordinata”: la collaborazione è tale quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il prestatore organizza in modo autonomo l’attività lavorativa.

Per il profilo fiscale e previdenziale la nozione di collaborazione coordinata e continuativa non è stata modificata: Gestione separata e Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Tutele previdenziali

La legge n. 81/2017 prevede disposizioni di tutela previdenziale a favore di tutti i lavoratori non legati da un vincolo di subordinazione la cui attività, anche se svolta in modo continuativo presso un committente, è autonoma e non organizzata in forma di impresa.

Dis-coll: ampliamento dei requisiti contributivi per l’accesso all’indennità di disoccupazione (c.d. Dis-coll) ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi di ricerca e assegnisti.

Congedo parentale: per gli iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione o assicurati presso altra contribuzione previdenziale obbligatoria) il congedo parentale è pari a sei mesi complessivi.

Malattia: per gli iscritti alla Gestione separata sussiste l’equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%.

Maternità: astensione obbligatoria per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata.

Sospensione del rapporto: sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.

Sostituzione maternità: sussiste la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, del Testo Unico di cui al D.lgs n. 151/2001.

Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave.

Il lavoratore ha la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, di sospendere il versamento contributivo.

Sospensione che opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni.

Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

In assenza di specifica indicazione normativa, le disposizioni interessano sia i titolari di partita Iva che i collaboratori coordinati e continuativi, il cui rapporto di lavoro presenta le caratteristiche individuate dall’articolo 15 della legge n. 81/2017.

Come noto, l’obbligo contributivo è in capo ai seguenti soggetti:

  • al professionista, se titolare di partita IVA o associato;
  • al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.

In caso di malattia o infortunio grave, lo Studio per conto del Datore di Lavoro/Committente deve procedere nel seguente modo:

  1. inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
  2. sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
  3. effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Per completezza, il professionista autonomamente deve procedere nel seguente modo:

  1. indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
  2. sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
  3. presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale;
  4. effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Lo Studio invita i propri Clienti a compilare il modulo di contatto per ulteriori dettagli.

Legge 22 maggio 2017, n. 81