L’Inps, con il messaggio n. 710 del 15 febbraio 2018, fornisce chiarimenti relativamente alla determinazione dei requisiti per l’accesso alla prestazione NASpI, precisando che sono validi sia i periodi di congedo per maternità obbligatoria che i periodi di congedo parentale.
In particolare, l’Inps precisa che ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, si considerano utili:
-i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
-i periodi di congedo parentale regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Pertanto, non si dovrà procedere alla neutralizzazione dei periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria, né dei periodi di congedo parentale, in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla prestazione NASpI.