Le assenze per la  malattia del figlio nel settore privato non sono retribuite, ma debbono intendersi sempre assenze giustificate.

Sono coperte da contribuzione figurativa ai fini pensionistici  (come da nota allegata inps)  e non possono essere controllate con visita di controllo da parte del datore di lavoro.

Il certificato medico o l’attestazione di assenza eventualmente prodotta in ritardo non è sanzionabile.

Si allega dichiarazione utile a richiedere i congedi

 

 Titolo: Accredito dei contributi figurativi per malattia del bambino
La contribuzione figurativa spetta per i periodi di congedo per malattia del figlio (articolo 49, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
Il beneficio spetta a entrambi i genitori.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età
non superiore a tre anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie
di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni (articolo 47, d.lgs. 151/2001).
L’accredito dei contributi avviene in automatico, come conseguenza della denuncia mensile del datore di lavoro.
Avvertenze
La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.