Il lavoratore ha diritto di ottenere un’anticipazione pari al 70% del Tfr maturato, in presenza dei seguenti requisiti e condizioni:

  • almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  • la richiesta può essere soddisfatta una sola volta nel corso del rapporto;
  • le richieste devono essere giustificate dalla necessità di:
  • sostenere spese sanitarie per terapie straordinarie (non necessariamente urgenti) riconosciute dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquistare la prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, da documentare successivamente con atto notarile (Corte Costituzionale n.142/91);
  • sostenere le spese necessarie durante i congedi parentali (D.Lgs. n.151/01) ed i congedi per formazione (L. n.53/00).

Accordi collettivi o patti individuali possono stabilire condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge, per quanto riguarda l’anzianità richiesta, le motivazioni, l’ammontare, eccetera; inoltre possono anche stabilire le priorità.

 

L’azienda è tenuta a soddisfare annualmente le richieste nel limite:

  • del 10% degli aventi diritto (anche se non ne hanno fatto richiesta);
  • comunque entro il 4% del numero complessivo dei dipendenti.

Sono pertanto escluse dall’obbligo le imprese con meno di 25 dipendenti, in quanto il risultato dell’applicazione della percentuale del 4% non può essere inferiore all’unità (Cass. n.2749/92).

Le aziende in crisi sono esonerate dall’obbligo dell’anticipazione del Tfr (L 675/77).

Al fine di permettere ai lavoratori, che ne abbiano necessità e che rispondano ai requisiti sopraccitati, si allega il fac-simile da far compilare al lavoratore in caso di necessità.